Disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale
09 Ottobre 2023
Il provvedimento in questione prevede al Capo I le disposizioni per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione irregolare, in particolare all'art. 1 prevede le misure in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato. Inoltre, all'art. 2 si prevede che per potenziare i controlli sulle domande di visto di ingresso per l'Italia, «possono essere destinate presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari, previo collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fino a 20 unità di personale dei ruoli degli ispettori o dei sovrintendenti della Polizia di Stato. Il predetto personale opera altresì secondo le linee di indirizzo del Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Fatti salvi i casi di cui all'articolo 170, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo minimo e massimo di permanenza in sede è fissato rispettivamente in due e quattro anni». E al comma 2 viene precisato che «al personale del ruolo ispettori e a quello del ruolo sovrintendenti spetta il trattamento economico previsto dalla parte terza del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18 per il posto rispettivamente di assistente amministrativo e di coadiutore. All'erogazione di detto trattamento provvede il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che, nelle more dell'istituzione dei posti di organico ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e ‘autorizzato a corrispondere anticipazioni per l'intero ammontare spettante». L'art. 3, del Capo II (Disposizioni in materia di protezione internazionale e di minori) riguarda, invece, le modifiche in materia di domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento, oltre che le molteplici misure in materia di minori stranieri non accompagnati all'art. 5. Sono previste, infine, disposizioni in materia di accoglienza, misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno. undefined |