Procedure esecutive: il Fondo comune di investimento non ha soggettività giuridica
09 Ottobre 2023
Una banca concedeva alla società Alfa s.p.a. un finanziamento ipotecario a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca su alcuni immobili, poi conferiti da Alfa ad un Fondo comune di investimento immobiliare, Fondo che si accollava, per effetto del conferimento, parte del debito verso la banca. Quest'ultima, per mezzo della propria mandataria, notificava al Fondo atto di pignoramento immobiliare. Occorre precisare che il Fondo comune era gestito da una società di gestione del risparmio (in breve, S.G.R.) messa in liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.). Il Commissario liquidatore della S.G.R. aveva, a sua volta, messo in liquidazione anche il Fondo. Nella procedura esecutiva interveniva, in persona del Commissario Liquidatore, la S.G.R. in l.c.a. in qualità di società di gestione del Fondo in liquidazione, chiedendo di partecipare all'assegnazione del ricavato della vendita dell'immobile pignorato da distribuire poi nell'ambito della procedura concorsuale. Nelle more, la banca cedeva il credito ad una S.P.V. Con due ordinanze, il GE dichiarava esecutivo il progetto di riparto proposto dal Professionista delegato che, attesa la natura non fondiaria del credito della Banca/SPV, disponeva l'attribuzione del residuo ricavato dai canoni di locazione e dalla vendita dell'immobile alla S.G.R. La S.P.V., cessionaria del credito, ha dunque agito in opposizione per ottenere l'assegnazione dell'intero ricavato dalla vendita del compendio immobiliare pignorato nell'esecuzione immobiliare. L'opposizione si fonda, principalmente, sul rilievo che “i Fondi Comuni di Investimento, pur costituendo patrimoni separati della società che li gestisce, sono dotati di soggettività giuridica e pertanto sono centri autonomi di imputazione di rapporti giuridici, distinti sia dalla relativa società di gestione, sia dagli investitori”. La S.G.R. “è semplicemente la società di gestione del fondo, ma non ha alcun diritto sugli immobili esecutati e pertanto non può essere destinataria della somma ricavata dalla vendita”. La pronuncia del giudice ferrarese affronta dunque la questione della (presunta) soggettività giuridica dei Fondi comuni di investimento e, più in generale, del rapporto tra la l.c.a. delle S.G.R. e i fondi comuni di investimento da queste gestiti. Il giudice, fatte le necessarie premesse in ordine alla definizione di “fondo comune di investimento” ai sensi all'art. 1, comma 1, lett. j) del TUF e all'assoggettamento dello stesso alla SGR che lo ha istituito o ad altre società di gestione, ricorda che, in forza del comma 4, “i fondi comuni di investimento rappresentano un fenomeno di segregazione patrimoniale della SGR” o, in altre parole, “un patrimonio autonomo della società, suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, e separato, tanto da quello della società di gestione, quanto da quello di ciascun partecipante”. Occorre, tuttavia, segnala il giudice, prestare attenzione a non confondere l'autonomia meramente patrimoniale del fondo con la soggettività di diritto. Svolta una assimilazione tra i fondi comuni di investimento e la disciplina civilistica dei patrimoni destinati o quelli autonomi (artt. 2447-bis e 2645-ter c.c.), il giudice evidenzia una scissione tra la proprietà formale e sostanziale dei beni facenti parte della massa patrimoniale “isolata”, dove, quella sostanziale spetta al fondo stesso, ma, quella formale non può che spettare alla persona – fisica o giuridica – che tali beni amministra e gestisce. A tale rilievo si somma, poi, “la mancanza– ai fini del riconoscimento della soggettività - di una struttura minima organizzativa in capo al fondo, di rilevanza anche esterna, che gli consenta di porsi direttamente in relazione con i terzi” (come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, anche recente: Cass. civ., sez. V, 9 marzo 2023, n. 7116). Ciò detto, viene richiamata la disciplina dettata dall'art. 57, comma 3-bis del TUF in virtù del quale in caso di liquidazione coatta amministrativa di una SGR, l'amministrazione del patrimonio destinato (i.e. del fondo comune) è attribuita al commissario liquidatore che vi provvede certamente con gestione separata, laddove non lo ceda. Nel caso di specie, il liquidatore della S.G.R. ha provveduto alla liquidazione del patrimonio destinato secondo le regole della liquidazione della società e la SGR in l.c.a. è intervenuta nella procedura esecutiva “nella sua qualità di Società di Gestione del Fondo Comune di Investimento Immobiliare di Tipo Chiuso”. In conclusione, con riferimento al caso di specie, viene affermato che la logica conseguenza della messa in liquidazione del Fondo nell'ambito della procedura di l.c.a. della SGR “non poteva che essere quella dell'attribuzione – della somma ricavata a dalla vendita forzosa - alla procedura di liquidazione del fondo, al fine di un suo riparto a favore dei creditori concorsuali del Fondo (OMISSIS) e solo di questo”. Per tali motivi, il giudice respinge le domande della S.P.V. |