Competenza e azione revocatoria di un atto di scissione societaria (in attesa delle Sezioni Unite)

10 Ottobre 2023

La pronuncia in commento ritiene condivisibile quell’orientamento giurisprudenziale che nega la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, optando per l’applicazione della disciplina ordinaria sul riparto delle competenze.

Massima

La causa va rimessa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, involgendo essa la seguente questione: se l'azione revocatoria, esperita ai sensi dell'art. 2901 c.c. o 66 legge fall., nei confronti di un atto di scissione societaria sia da ricomprendere nelle cause e procedimenti  «relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario», di cui alla lett. a) del secondo comma dell'art. 3 d.lgs. n. 168/2003, per i quali è stabilita la competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, o se dette domande, non rientrando nell'ambito di applicazione della norma citata, siano soggette alla disciplina ordinaria sul riparto di competenze.

Il caso

Con ricorsi originariamente separati e poi riuniti, i fallimenti Alfa, Beta e Gamma instauravano un giudizio dinanzi al Tribunale di Parma nei confronti di quattro differenti soggetti.

Il Tribunale, a seguito di separazione delle domande di nullità degli atti di scissione e dei relativi conferimenti da quelle, exartt. 2901 c.c. e 66 l. fall., di revocatoria degli stessi, rigettava le domande di nullità e, accogliendo la relativa eccezione, dichiarava la propria incompetenza per materia in ordine alle domande di revocatoria. Disponeva, pertanto, la rimessione delle parti dinanzi alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Bologna.

Quest'ultima negava la propria competenza in merito alle azioni revocatorie degli atti di scissione ritenendola, invece, sussistente in capo al Tribunale di Parma originariamente adito e, dunque, con ordinanza del 18 ottobre 2022, promuoveva regolamento di competenza d'ufficio.

La questione

La questione giuridica sulla quale si fonda l'ordinanza in commento attiene all'individuazione della competenza per materia con riferimento all'azione revocatoria di un atto di scissione esperita ai sensi degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall.

In altri termini, il cardine della pronuncia è individuato nella possibilità di ricomprendere l'azione revocatoria di un atto di scissione tra le materie attinenti i rapporti societari e, in quanto tali, assegnate alle sezioni specializzate in materia di impresa ex art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 o, in alternativa, a quelle soggette alla disciplina ordinaria della competenza.

Le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte, venendo in rilievo una questione di interpretazione di una regola processuale inerente alla corretta individuazione del giudice competente a decidere un'azione revocatoria di un atto di scissione societaria per la quale appare necessario un orientamento uniforme, ha ritenuto opportuno disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente al fine di valutare l'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite.

Il Collegio, infatti, non ha aderito al più recente orientamento giurisprudenziale inaugurato da Cass. n. 2754/2020 (e, da ultimo, Cass. civ. n. 35590/2022), sostenuto anche dal Tribunale di Parma originariamente adito, secondo il quale l'azione della pronuncia in commento, interessando direttamente l'eventuale modifica ed estinzione dell'assetto delle società coinvolte, rientrerebbe tra le materie oggetto della competenza delle sezioni specializzate.

I giudici di legittimità, invero, hanno ricordato che, al fine di individuare la competenza di quest'ultime, era stata sottolineata la necessità che l'oggetto della controversia fosse influenzato direttamente dalla questione societaria in virtù di un legame tra la stessa controversia ed i rapporti societari tale da rendere trasparente il suo fondamento endosocietario, nel senso che la pretesa, ma vieppiù la fonte di essa traggano titolo dal rapporto di società e dalla conseguente acquisizione dello status socii e alle modalità di estrinsecazione di esso concretamente guardino”(Cass. civ. n. 22149/2020, Cass. civ. n. 6882/2018, Cass. civ. n. 8738/2017).

Sulla base di un siffatto ragionamento decisorio, la Corte ha ripetutamente negato la competenza delle sezioni specializzate in merito all'azione revocatoria di atti di trasferimento di quote societarie poiché l'azione “non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei soli confronti di chi agisce, non alterando per il resto la situazione proprietaria né l'assetto societario” (Cass. civ. n. 8661/2020).

Il Collegio, pertanto, ha sostenuto che i principi da ultimo esposti possano trovare applicazione anche nel caso di specie poiché l'eventuale accoglimento di un'azione revocatoria di un atto di scissione non avrebbe l'effetto di incidere sulla vita, la struttura ed il funzionamento di un rapporto societario. Alla stregua di un'azione revocatoria di una cessione di quote sociali, anche quella di un atto di scissione non andrebbe ad interferire direttamente con la validità o l'efficacia nei confronti delle società interessate o di altri soci che di fatto ne rimarrebbero estranei.

D'altronde, ha proseguito la Corte, l'azione in esame riguarda esclusivamente l'eventuale accertamento dell'efficacia dell'atto rispetto al terzo creditore, senza delineare, così, alcun effetto nei confronti delle società coinvolte i cui rapporti – intesi sia tra le società stesse che tra quest'ultime con i loro soci – non sono in alcun modo suscettibili di essere incisi direttamente dall'azione medesima.

Osservazioni

Il Collegio, in considerazione delle recenti e contrastanti pronunce di legittimità intervenute sul punto, torna ad esaminare la questione inerente il delicato tema del riparto della competenza per materia tra le sezioni specializzate in materia di impresa ed il tribunale ordinario in relazione ad un'azione revocatoria di un atto di scissione societaria, optando per una rimessione della causa alle Sezioni Unite.

Come ricordato anche dai giudici di legittimità, il legislatore, nell'istituire le sezioni specializzate in materia di impresa, aveva il dichiarato intento di ridurre i tempi di definizione delle controversie in cui una delle parti era una società di non piccole dimensioni. Lo strumento volto ad ottenere un siffatto risultato era, appunto, individuato nella concentrazione delle relative cause in un ridotto numero di sedi giudiziarie dotate di giudici provvisti di elevate competenze specialistiche.

Il riparto della competenza per materia è sancito dall'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003 a norma del quale le sezioni specializzate sono competenti, tra l'altro, “per le cause ed i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario […] b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti […]”.

Ebbene, se da un lato è sempre risultato pacifico che l'azione revocatoria di un atto di scissione, non essendo ricompresa nell'ambito di applicazione di cui alla disposizione normativa da ultimo richiamata, rientrasse tra le controversie soggette alla disciplina ordinaria sul riparto della competenza, dall'altro non può non considerarsi che una successiva decisione della Suprema Corte ha messo in discussione tale principio individuando il giudice competente nelle sezioni specializzate in materia di impresa.

In particolare, con la pronuncia n. 2754/2020, i giudici di legittimità hanno statuito che l'azione revocatoria di un atto di scissione coinvolgerebbe direttamente le società interessate dall'atto oggetto della revocatoria stessa e la controversia riguarderebbe, quindi, fenomeni modificativi ed estintivi inerenti l'assetto delle società coinvolte.  Proponendo un'interpretazione in senso ampio dell'art. 3 del d.lgs. n. 168/2003, a sostegno di tale tesi sono state poste in rilievo alcune considerazioni: i) innanzitutto, che l'azione revocatoria di un atto di scissione, in quanto diretta ad accertare la scissione stessa, viene valutata alla stregua di una azione di accertamento; ii) che l'azione in esame deve necessariamente riguardare in via diretta le società coinvolte dall'atto di scissione; iii) che la controversia in questione ha ad oggetto, sia pure nei confronti del creditore procedente, l'accertamento di una situazione modificativa ed estintiva dell'assetto delle società che partecipano all'operazione straordinaria.

A parere di chi scrive, appare condivisibile la posizione assunta dalla Suprema Corte nell'ambito della pronuncia in commento, laddove ritiene di non condividere l'orientamento secondo il quale la competenza dell'azione revocatoria di un atto di scissione risulterebbe in capo alle sezioni specializzate in materia di impresa.

Com'è noto, infatti, la funzione dell'azione revocatoria – sia ordinaria sia fallimentare (recte, concorsuale) – è individuata nella conservazione della garanzia patrimoniale del creditore ex art. 2740 c.c., assicurata attraverso il risultato dell'inefficacia, rispetto al creditore stesso, degli atti di disposizione del patrimonio del debitore che potrebbero ostacolare il suo soddisfacimento.

Ebbene, la ratio così individuata ha, in quanto tale, una valenza generale e comprende anche l'ipotesi di un'azione revocatoria di un atto di scissione, il cui lo scopo è sempre quello di ottenere l'inefficacia dell'atto oggetto della revocatoria stessa – vale a dire l'operazione straordinaria – e non la sua invalidità che, diversamente, potrebbe essere fatta valere mediante opposizione dei creditori ai sensi dell'art. 2503 c.c.

È evidente, dunque, che l'effetto dell'azione revocatoria, pur di un atto di scissione, non è quello di ottenere modifiche dell'assetto societario – che giustificherebbero una competenza delle sezioni specializzate – quanto piuttosto l'inefficacia dell'atto stesso. Ed invero, sebbene l'atto coinvolto dalla revocatoria sia una scissione e, quale operazione straordinaria, riguardi profili inerenti l'assetto societario, vi è altresì da considerare che l'oggetto della controversia, la cui individuazione del giudice competente per materia è in esame, non attiene la scissione in senso proprio, bensì la revocatoria della stessa (vale a dire, cioè, la sua efficacia o meno nei confronti dei terzi e non anche rispetto ad altri soci o società interessate).

Alla luce di quanto esposto, si ritiene condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale che nega la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, optando per l'applicazione della disciplina ordinaria sul riparto delle competenze.

In conclusione, alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali e dell'importanza del tema oggetto della pronuncia in esame, appare evidente la necessità di una pronuncia delle Sezioni Unite che fornisca un'interpretazione uniforme al riguardo.

Riferimenti

P. Farina, Contributo allo studio del principio di specializzazione del giudice, Torino 2020, 282 ss.;

A. Nigro, D. Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese, Bologna, 2021, 206;

A. Picciau, Sulla difficile coesistenza dell'istituto della revocatoria con la scissione di società, in Riv. Soc., 2019, 4, 695;

F. Piccione, Scissione societaria e azione revocatoria, in IUS Societario, 23 dicembre 2021;

M. Pin, Scissione e azione revocatoria ordinaria e fallimentare, in Giur. comm., 2018, 1, 141;

L. Serafino Lentini, Revocatoria ordinaria della scissione e tutela dei creditori “assegnati”: frammenti di disciplina per un dibattito (ri)costruttivo, in Riv. Soc., 2021, 2-3, 547.

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