Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale può essere ceduto
09 Ottobre 2023
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27892/2023 depositata il 3 ottobre, ha pronunciato il seguente principio di diritto: «Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell'artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non già un'operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortili». Con riferimento al caso di specie, si verificava un sinistro stradale per il quale l'autovettura di un privato riportava danni; con convenzione 8 maggio 2012 questi cedeva il proprio credito a un Consorzio che in base alla clausola espressamente sottoscritta dalle parti, si impegnava «a rifondere al danneggiato gli importi conseguiti dai debitori e relativi al risarcimento di tutti i pregiudizi patrimoniali diversi dal risarcimento pertinente al danno». Il Consorzio ricorreva poi contro la sentenza del Tribunale che - accogliendo l'appello proposto dalla compagnia assicurativa in qualità di impresa designata per la gestione del Fondo di Garanzia per le vittime della strada avverso la sentenza del Giudice di pace– aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta in primo grado. Il giudice di appello, nella sentenza impugnata, aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che l'attività posta in essere dal Consorzio, essendo qualificabile come attività di concessione di finanziamenti, rientrasse tra le attività che, a mente dell'art. 106 TUB, necessitano di speciale autorizzazione, in assenza della quale è integrato il reato previsto e punito dall'art. 132 TUB ed è nullo il contratto di cessione. Il Consorzio ricorreva per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1260 c.c., 106 e 132 d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e 3 del d.m. n. 29 del 2009 nella parte in cui il giudice di appello aveva «confuso la cessione del credito con una attività di finanziamento ai sensi del d.lgs. n. 385/1993». Sottolineava di non avere versato al privato alcuna somma di denaro, con obbligo di restituzione e dietro corrispettivo di interessi, ma si era obbligato a fornire al privato una serie di servizi. La Corte ritiene fondato il ricorso ribadendo che «la cessione del credito da risarcimento del danno derivante da sinistro stradale costituisce (non già un'operazione di finanziamento, bensì) il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere». «All'applicazione di tale principio non osta il fatto che nel caso di specie vi è stata interposizione di un soggetto terzo tra il soggetto danneggiato e le imprese di riparazione (il Consorzio […]): invero, anche nel caso di specie il danneggiato ha ricevuto la riparazione della vettura, quale prestazione in cambio della quale ha ceduto il proprio credito. L'unica particolarità del caso di specie è che il cessionario è un soggetto formalmente terzo, che ha agito nell'interesse delle imprese consorziate, secondo la logica propria del consorzio (art. 2602 c.c.). Senonché, in considerazione della funzione essenzialmente rappresentativa ed organizzativa svolta dal consorzio, nel caso di specie ricorre una situazione del tutto analoga a quella della ordinaria cessione del credito del danneggiato direttamente in favore dell'impresa di riparazione». Considerando poi che l'art. 6 del TUB «si riferisce all' “esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”. Trattandosi di norma che stabilisce limiti e vincoli (prevedendo l'autorizzazione e l'iscrizione), essa va interpretata in senso restrittivo, ragion per cui essa trova applicazione soltanto in presenza della concreta erogazione di prestiti e di aiuti economici, contraddistinti dalla corresponsione di “interessi” corrispettivi e di mora a carico del finanziato e in favore del finanziatore». Per la Cassazione detti elementi non ricorrono nel caso di specie. La Corte pertanto rinvia al Tribunale che in diversa composizione dovrà procedere a nuovo esame, facendo applicazione principio. Fonte: Diritto e Giustizia |