Retribuzione prevista dal CCNL: può il giudice del lavoro discostarsi dal quantum stabilito dai parametri contrattuali?

Teresa Zappia
10 Ottobre 2023

Il giudice può discostarsi, dandone adeguata motivazione, dal quantum retributivo previsto dal CCNL applicato dal datore, anche se esso è stato stipulato da OO.SS. rappresentative e la retribuzione superi la soglia di povertà ISTAT.

Qualora il lavoratore agisca lamentando la non conformità all'art. 36 Cost. della retribuzione percepita e prevista dal CCNL applicato dal datore, può il giudice discostarsi dalla previsione negoziale qualora il quantum previsto sia comunque superiore alla soglia di povertà ISTAT e il contratto collettivo sia stato stipulato da oo.ss. rappresentative?

In materia la giurisprudenza di legittimità ha rammentato che, tenuta ferma l'inderogabilità dell'art. 36 Cost., opera la presunzione (iuris tantum) di conformità del trattamento salariale stabilito dalla contrattazione collettiva alla norma costituzionale. È stato precisato, altresì, e coerentemente con tale regola presuntiva, che la violazione del principio di proporzionalità e sufficienza della retribuzione è denunciabile anche se il compenso corrisposto è conforme a quello stabilito dal contratto collettivo laddove la prestazione del lavoratore presenti, di fatto, caratteristiche peculiari, per qualità e quantità, che la differenziano da quelle contemplate nella regolamentazione collettiva.

Il giudice, inoltre, può motivatamente utilizzare parametri anche differenti da quelli contrattuali, non costituendo un elemento ostativo la rappresentatività delle oo.ss., potendo, quindi, fondare la pronuncia, anziché su parametri contrattuali, sulla natura e sulle caratteristiche della concreta attività svolta, su nozioni di comune esperienza e, in difetto di utili elementi, anche su criteri equitativi.

Tanto premesso, il fatto che il CCNL applicato dal datore preveda una retribuzione superiore (anche di poco) alla soglia di povertà ISTAT non esime l'organo giudicante da un accertamento circa il rispetto dei principi costituzionali summenzionati, tenuto conto, in particolare, che suddetti principi di sufficienza e di proporzionalità mirano a garantire al lavoratore una vita non solo “non povera” ma anche “dignitosa”, non limitando il trattamento economico al soddisfacimento dei soli bisogni essenziali. Pertanto, non solo il giudice può discostarsi da quanto negozialmente previsto dalle parti sociali, prevalendo in ogni caso la norma costituzionale, ma non può limitarsi a un accertamento limitato al confronto con suddetta soglia ISTAT che, seppur segni un limite al di sotto del quale la retribuzione è da considerarsi non conforme all'art. 36 Cost., non è indicativo del raggiungimento del livello del “salario minimo costituzionale”. Sulla questione è opportuno rammentare, altresì, che il lavoratore-ricorrente è tenuto a fornire utili elementi di giudizio, indicando i parametri di raffronto (anche diversi contratti collettivi) per confutare l'adeguatezza e sufficienza della retribuzione corrisposta nella misura prevista dal CCNL applicato, in relazione alle mansioni concretamente esercitate.

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