La postergazione del finanziamento soci

La Redazione
03 Giugno 2022

Il Tribunale di Venezia compie una ricognizione sulla sorte dei finanziamenti operati dai soci, in presenza di situazioni di potenziale insolvenza della società.

Ai sensi dell'art. 2467 c.c., il credito del socio, in presenza di un finanziamento concesso nelle condizioni di eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto o laddove sarebbe stato ragionevole un conferimento, subisce una postergazione legale.

I presupposti per l'operatività della postergazione sono indicati al comma 2 dell'art. 2467, c.c., e attengono al momento in cui sussiste “un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”, in situazioni, cioè, di rischio di insolvenza.

La postergazione statuisce, dunque, l'inesigibilità del credito in presenza di una delle situazioni previste dal secondo comma dell'art. 2467 c.c., con un impedimento (solo temporaneo) alla restituzione della somma mutuata: in presenza di siffatti presupposti, l'organo amministrativo deve rifiutare il rimborso del prestito, sino a quando non siano venute meno le predette condizioni.

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