Responsabilità solidale del direttore dei lavori: azione di regresso dell’INAIL ed esclusione del litisconsorzio necessario
10 Ottobre 2023
L'INAIL può agire in regresso nei confronti del direttore dei lavori, in quanto corresponsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, pur non essendo egli stato chiamato in causa unitamente al datore di lavoro e non essendo legato, come il datore, da un vincolo contrattuale con l'infortunato? Sulla questione è stato chiarito che l'azione dell'INAIL - a norma degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 1124/1965- nei confronti del datore per conseguire la rivalsa delle prestazioni erogate al lavoratore infortunato, quando il fatto sia imputabile agli incaricati dallo stesso datore,ha fondamento nella responsabilità solidale del primo e, pertanto, può essere esercitata indipendentemente dalla partecipazione al processo degli altri condebitori, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. Infatti, l'art. 1292 c.c., postulando la totalità dell'adempimento dell'obbligazione da parte di un solo obbligato con effetto liberatorio per tutti gli altri, consente l'accertamento giudiziale e la conseguente condanna nei confronti del solo obbligato prescelto dal creditore, essendo irrilevante a tal fine ogni questione relativa ai rapporti interni fra gli obbligati, pur permanendo la facoltà del giudice di ordinare l'intervento del terzo. Non potrebbe essere sostenuta una diversa tesi per il solo fatto che il titolo sul quale si fonda la responsabilità di ciascun debitore sia diverso, essendo stato precisato che quando un danno di cui si chiede il risarcimento è determinato da più soggetti, ciascuno dei quali con la propria condotta ha contribuito alla produzione dell'evento dannoso, si configura una responsabilità solidale qualunque sia il titolo per il quale ciascuno di essi è chiamato a rispondere, dal momento che, sia in tema di responsabilità contrattuale che extracontrattuale, se un unico evento dannoso è ricollegabile eziologicamente a più persone, è sufficiente, ai fini della responsabilità solidale, che tutte le singole azioni od omissioni abbiano concorso in modo efficiente a produrlo, alla luce dei principi che regolano il nesso di causalità e il concorso di più cause efficienti nella produzione dei danni da risarcire. |