Trasferimento del lavoratore per incompatibilità ambientale: è legittimo se il dipendente crea disfunzione dell’unità produttiva aziendale?
11 Ottobre 2023
Il trasferimento del dipendente dovuto ad incompatibilità aziendale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) del lavoratore trasferito, come dell'osservanza dii qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari, essendo in tali casi il controllo giurisdizionale diretto solo ad accertare se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa in quanto, trovando un limite nel principio di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., il controllo stesso non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento concreti una tra le scelta ragionevoli che il datore possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. |