L'indicazione del capo della decisione di primo grado impugnata

Lorenzo Balestra
11 Ottobre 2023

Il novellato art. 342 c.p.c. indica ora che l’atto di appello debba contenere, fra l’altro, “il capo della decisione di primo grado che viene impugnato”. Come ci si deve comportare nel caso in cui la decisione, come sovente accade, non sia suddivisa in capi ma rechi la motivazione e il dispositivo in un corpo unico?

Per rispondere al quesito è bene partire dal confronto con la precedente indicazione che recava l'art. 342 c.p.c.

Infatti esso, al primo comma, n. 1, richiedeva che fossero indicate le «… modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado».

Questa indicazione aveva comportato non pochi problemi interpretativi ed applicativi in quanto ci si era chiesti se si dovessero riportare le parti della decisione da riformare nonché come queste andassero modificate, quasi a proporre una nuova decisione a seguito dell'accoglimento dei motivi di appello.

Nella pratica, tuttavia, vi era la consuetudine di non interpretare in modo rigido questo requisito, ritenendo sufficiente l'indicazione, nei motivi di appello, dei vizi di cui si riteneva fosse affetta la decisione in primo grado.

La nuova formulazione dell'art. 342, primo comma, n. 1, c.p.c. è stata concepita, ci sembra, in vista delle norme, che sono poi state emanate, sulle caratteristiche di forma che debbano rivestire gli atti giudiziari, sia quelli di parte che le decisioni; si tratta del decreto del Ministero della Giustizia sui criteri di redazione, i limiti dimensionali e gli schemi informatici degli atti giudiziari, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2023, n. 187.

In base a questo decreto tutti gli atti del processo, comprese le decisioni del giudice, dovranno osservare rigidi schemi redazionali ed in particolare i provvedimenti soggetti ad impugnazione dovranno essere redatti con l'indicazione di capi separati e numerati (art. 7 del decreto).

Bisogna, però, considerare che le indicazioni dettate dal provvedimento indicato non sono previste a pena di invalidità e, ad ogni modo, fino all'entrata in vigore del provvedimento (procedimenti introdotti dopo il 1° settembre 2023) le relative decisioni non dovranno per forza seguire i parametri indicati anche se ciò sarebbe senz'altro auspicabile.

Orbene, in mancanza della presenza di capi e numeri nella decisione da impugnare si può ritenere che l'osservanza del disposto dell'art. 342, primo comma, n. 1, c.p.c., già in vigore, possa essere soddisfatta riportando in atto di citazione in appello la parte della decisione che si intenda impugnare, magari, con l'indicazione della pagina di riferimento del provvedimento in questione, così da osservare sostanzialmente il dettato normativo posto dal citato art. 342 c.p.c.

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