Responsabilità genitoriale, il giudice può delegare l'audizione delle parti e l'ascolto del minore ad un giudice onorario

La Redazione
11 Ottobre 2023

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modificazioni del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero delle tossicodipendenze, di salute, di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione.

La parte più corposa del provvedimento (artt. da 1 a 6-ter) reca delle disposizioni in materia di giustizia.

In questo ambito, per quanto di interesse, l'art. 3 «Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per in minorenni» prevede che «sino al 30 aprile 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalita' di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria fa parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore».

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