Responsabilità genitoriale, il giudice può delegare l'audizione delle parti e l'ascolto del minore ad un giudice onorarioFonte: Legge 137-2023.pdf
11 Ottobre 2023
La parte più corposa del provvedimento (artt. da 1 a 6-ter) reca delle disposizioni in materia di giustizia. In questo ambito, per quanto di interesse, l'art. 3 «Modifiche in materia di procedimenti civili davanti al tribunale per in minorenni» prevede che «sino al 30 aprile 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 473-bis.1, secondo comma, del codice di procedura civile, davanti al tribunale per i minorenni, nei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale il giudice, con provvedimento motivato, può delegare ad un giudice onorario specifici adempimenti, compresi l'audizione delle parti e l'ascolto del minore, indicando puntualmente le modalita' di svolgimento e le circostanze oggetto dell'atto. Il giudice onorario cui sia stato delegato l'ascolto del minore o lo svolgimento di attività istruttoria fa parte del collegio chiamato a decidere sul procedimento o ad adottare provvedimenti temporanei. La prima udienza, l'udienza di rimessione della causa in decisione e le udienze all'esito delle quali sono assunti provvedimenti temporanei sono tenute davanti al collegio o al giudice relatore». |