Decreto lavoro e contratti a termine: i chiarimenti del Ministero del Lavoro su causali, rinnovi e azzeramento del periodo acausale

La Redazione
11 Ottobre 2023

La circolare del Ministero del Lavoro n. 9/2023 chiarisce alcuni aspetti della riforma dei contratti a tempo determinato introdotta dal Decreto lavoro (d.l. n. 48/2023, conv., con modificazioni, in l. n. 85/2023). In particolare, le indicazioni riguardano le nuove causali e le proroghe o rinnovi dei contratti a termine.

Con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 il Ministero del Lavoro ha inteso fornire le prime indicazioni sulle innovazioni più significative introdotte dal decreto-legge n. 48/2023 (conv., con modificazioni, in l. n. 85/2023), allo scopo di garantire l'uniforme applicazione delle nuove disposizioni, tenuto conto delle richieste di chiarimento pervenute allo stesso Ministero.

Nel dettaglio, vengono forniti dei chiarimenti circa le modalità di utilizzo del contratto a termine con particolare riferimento alle nuove causali per il superamento del limite dei 12 mesi, libere nei primi 12 mesi e, invece, legate alle causali per la stipulazione con durate superiori ai 12 mesi e oltre. Si precisa, che il calcolo del limite decorre dal 5 maggio 2023.

Tuttavia, resta confermata la durata massima del contratto a termine che può intercorrere tra uno stesso datore di lavoro e uno stesso lavoratore pari a 24 mesi, salvo diversa previsione dei contratti collettivi e il numero massimo di proroghe, ossia 4 in 2 anni. Superato il ventiquattresimo mese, il rapporto si convertirà in tempo indeterminato.

La novità principale sta dunque nel superamento delle causali necessarie per la stipula dei contratti a termine oltre i 12 mesi e fino a due anni e la conseguente sostituzione con delle nuove causali ai sensi del novellato art. 19, d.lgs. n. 81/2015 che, mettendo in risalto il ruolo della contrattazione collettiva, vedono possibile la loro applicazione:

  • nei casi previsti dai contratti collettivi ai sensi dell'art. 51 d.lgs. n. 81/2015 (art. 19, lett. a d.lgs. n. 81/2015);
  • in assenza delle previsioni di cui al punto precedente, nei contratti collettivi applicati in azienda, entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti (art. 19, lett. b d.lgs. n. 81/2015);
  • in sostituzione di altri lavoratori (art. 19, lett. b-bis d.lgs. n. 81/2015).

In riferimento alla data del 30 aprile 2024 il Ministero del lavoro, nella circolare in questione, precisa che è da intendersi riferita al momento della stipula del contratto a termine; pertanto, il rapporto può avere durata anche oltre il 30 aprile 2024.

Inoltre, spiega il Ministero, le norme di accordi che rinviano alle “condizioni legali” di cui al d.l. n. 87/2018 (conv., con modificazioni, in l. n. 96/2018) sono abrogate e superate dalla nuova disciplina prevista dal Decreto lavoro (d.l. n. 48/2023, cit.).

Il Ministero ha poi specificato che il comma 1-ter, aggiunto al testo originario dell'art. 24 d.l. n. 48/2023, introduce una previsione che ha l'effetto di azzerare le causali per i contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, consentendo, entro massimo 24 mesi, l'utilizzo di 12 mesi di contratto a-causale con rinnovi o proroghe poste dopo il 5 maggio 2023.

Per quanto riguarda invece la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (art. 31, comma 1, d.lgs. n. 81/2015 come modificato dal Decreto lavoro), viene adesso previsto che, ai fini del rispetto del limite del 20%, non rilevano i lavoratori somministrati assunti dall'agenzia di somministrazione con contratto di apprendistato.

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