Interessi nei contratti bancari: indeterminatezza del tasso e usurarietà extra-fido

Studio Mascellaro Fanelli
11 Ottobre 2023

Il Tribunale di Siracusa ribadisce alcuni principi in materia di contratti bancari, affermando che il TAEG o ISC non è un requisito di validità del contratto, che il tasso di interesse non è indeterminato anche se manca la puntuale indicazione in cifre e che l’usurarietà del tasso pattuito extrafido non coinvolge il tasso intrafido.

In tema di contratti bancari (nella specie, di conto corrente con apertura di credito garantite da ipoteca) non è indeterminabile il tasso di interesse pattuito con riferimento all’Euribor: la forma scritta richiesta per i contratti non postula necessariamente che contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso di interesse; esso, infatti, può rimanere determinato e determinabile anche per relationem, mediante il richiamo per iscritto a precisi criteri prestabiliti o anche ed elementi estrinseci al contratto, sempre che siano obiettivamente individuabili, com’è nel caso di rinvio al parametro Euribor.

Qualora, in un contratto bancario, vengano pattuiti interessi extra fido superiori al tasso soglia ed interessi intra fido non usurari, la nullità della prima pattuizione non si comunica all’altra, anche se contenuta nella stessa clausola contrattuale.

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