La responsabilità professionale dell’avvocato civilista
12 Ottobre 2023
Una Casa di Cura erogante servizi sanitari in regime di convenzione con il SSN conviene in giudizio innanzi Tribunale di Palermo un avvocato sostenendo che:
Deduce, quindi, la responsabilità professionale dell'avvocato per omessa vocatio in ius dell'impresa di assicurazione e per omesso assolvimento degli obblighi di informazione, sollecitazione e dissuasione su di lui gravanti. L'avvocato si costituisce in giudizio, contesta la fondatezza delle avverse pretese e sostiene che, in base alle previsioni contrattuali, l'onere di attivazione della polizza assicurativa ricadeva sugli uffici dell'assicurata e che le istruzioni ricevute dalla stessa erano nel senso di non procedere alla chiamata in causa dell'impresa di assicurazione. Il Tribunale adito accoglie la domanda e condanna l'avvocato a pagare alla Casa di Cura la somma di € 516.456,90 oltre interessi legali dalla domanda e spese di lite. La Corte d'Appello di Palermo, adita in via principale dall'avvocato e in via incidentale dalla Casa di Cura rigetta l'appello principale e dichiara inammissibile l'appello incidentale. La Corte d'Appello in particolare ritiene:
La Corte d'Appello, pertanto, afferma che:
L'avvocato propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La Casa di Cura non svolge attività difensiva e rimane intimata. La Suprema Corte con l'ordinanza in commento (Cass. 13 settembre 2023 n. 26470) rigetta il ricorso. La Suprema Corte ritiene che:
Trattasi, quest'ultimo, di principio autorevolmente e condivisibilmente affermato dalle Sezioni Unite che, intervenute a risolvere un contrasto interpretativo in ordine al potere del difensore di chiamare in causa un terzo in garanzia impropria sulla base di una procura alle liti che non conferiva espressamente questa facoltà, hanno affermato che “la procura, ove risulti come nella specie conferita in termini ampi e comprensivi ("con ogni facoltà"), in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi di tutela del diritto di azione e di difesa nonché di economia processuale (artt. 24 e 111 Cost.) deve intendersi come idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell'interesse della parte assistita. Ivi ricompresa, pertanto, l'azione di garanzia c.d. impropria…a salvaguardare l'interesse della parte mediante la chiamata in causa del terzo, perché risponda in suo luogo o venga condannato a tenerla indenne di quanto risulti eventualmente tenuta a prestare all'attore” (Sez. Un. 14 marzo 2016 n. 4909; conf. Cass. 5 agosto 2021 n. 22380; Cass. 22 agosto 2018 n. 20898). La Suprema Corte ritiene, altresì, corretta la sentenza impugnata nella parte in cui formula un'ipotesi subordinata, secondo cui il legale - anche a voler ritenere che non fosse suo onere denunciare all'impresa di assicurazione la pendenza della lite - era comunque tenuto a fornire la prova di aver comunicato e informato la Casa di Cura circa la necessità di chiamare in giudizio l'impresa sulla base del dovere di diligenza nel cui ambito rientrano i doveri di informazione, di sollecitazione e di dissuasione ai quali il professionista deve adempiere, così all'atto dell'assunzione dell'incarico come nel corso del suo svolgimento, prospettando innanzitutto al cliente le questioni riscontrate ostative al raggiungimento del risultato e/o produttive di un rischio di conseguenze negative o dannose, invitandolo a comunicare o a fornire elementi utili alla soluzione positiva delle questioni. Trattasi, questi, di principi autorevolmente, costantemente e condivisibilmente affermati dalla giurisprudenza di legittimità (tra le tante e più recenti: Cass. 2 marzo 2021 n. 5683; Cass. 22 febbraio 2021 n. 4655; Cass. 7 gennaio 2021 n. 56; Cass. 6 maggio 2020 n. 8494; Cass. 18 settembre 2019 n. 23272). La Suprema Corte ritiene, infine, corretta la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la condotta omissiva del legale deve essere valutata alla luce di un giudizio controfattuale secondo cui, senza l'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito sulla base di criteri probabilistici. Trattasi, anche questo, di principio autorevolmente, costantemente e condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità omissiva in genere e, in particolare, in quella dell'avvocato (tra le tante e più recenti: Cass. 14 novembre 2022 n. 33466; Cass. 12 marzo 2021 n. 7064; Cass. 13 gennaio 2021 n. 410; Cass. 20 novembre 2020 n. 26516). |