Riforma processo civile: la Corte costituzionale valuterà la legittimità delle verifiche preliminari
13 Ottobre 2023
La vicenda esaminata riguardava un giudizio promosso dall'attrice per ottenere da una società sportiva dilettantistica il risarcimento dei danni patiti il 2 febbraio 2020, allorquando, dopo aver noleggiato un go-kart presso il cartodromo gestito dalla convenuta, era andata a sbattere contro le barriere interne di delimitazione. Al giudizio si applicava pacificamente la disciplina post-riforma dettata da d.lgs. n. 149/2022 dal momento che esso era stato promosso dopo il 28 febbraio 2023. Infatti, l'atto di citazione risultava notificato, via PEC, alla convenuta, il 6 giugno 2023. Atteso che il convenuto si costituiva in giudizio tempestivamente, il giudice si trovava ad effettuare le verifiche preliminari di cui all'art. 171-bis c.p.c., norma in relazione alla quale riteneva di sollevare questione di legittimità costituzionale. Sotto il profilo della rilevanza della questione, il giudice ha evidenziato come nel caso di specie in applicazione dell'art. 171-bis, comma 1, c.p.c., avrebbe dovuto fissare una nuova udienza di comparizione delle parti per consentire l'integrazione del contradditorio nei confronti del terzo e, al contempo, ai sensi del comma 2, avrebbe dovuto sottoporre alle parti la questione relativa al mancato assolvimento della condizione di procedibilità della negoziazione assistita. Quanto alla non manifesta infondatezza, la norma risulta anzitutto in contrasto con la legge delega, violando quindi i principi di cui agli artt. 76 e 77 Cost. In particolare, la legge delega (l. n. 206/2021), pur contenendo, all'art. 1, comma 5, lett. i), alcuni principi molto dettagliati relativi alla fase di trattazione, non prevede però un intervento anticipato del giudice prima dell'udienza di comparizione delle parti. Al contempo i principi di cui all'art. 1, comma 5, lett. da c) a g), che disciplinano il contenuto degli atti di parte e i termini del loro deposito non indicano tra i contenuti delle memorie delle parti, successive agli atti introduttivi, anche la trattazione delle questioni rilevate d'ufficio dal giudice. Sulla scorta di tali dati normativi inequivoci, può affermarsi che la legge delega non aveva contemplato minimamente una fase, antecedente all'udienza di prima comparizione delle parti, deputata alle verifiche preliminari, alla quale invece il d.lgs. attribuisce rilievo. Si tratta di una ricostruzione che trova conferma anche in alcuni passaggi dei lavori preparatori relativi alla legge delega. A prescindere dalla sussistenza del prospettato contrasto della norma con i principii di cui agli artt. 76 e 77 Cost., viene rilevato un ulteriore contrasto della norma con i parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost. Infatti l'art. 171-bis c.p.c. consente la decisione del giudice, inaudita altera parte, per solo alcune questioni rilevabili d'ufficio, quelle che condizionano la stessa nascita del processo o la sua estensione soggettiva (così il difetto di legittimazione, di capacità di essere parte, o di interesse ad agire), mentre per tutte le altre, non espressamente menzionate, differisce la decisione alla udienza di prima comparizione con una scelta che risulta in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della irragionevolezza, sebbene tutte le questioni considerate siano accomunate dall'essere rilevabili d‘ufficio, e che del resto non è stata nemmeno spiegata dalla relazione al d.lgs. n. 149/2022. L'art. 171-bis c.p.c. al contempo lede il principio del contraddittorio, sancito ora in termini generali dall'art. 101, comma 2, secondo periodo, come integrato dal d.lgs. n. 149/2022, e da riferirsi anche alle decisioni interlocutorie che incidono sull'iter del giudizio, quale quella che è chiamato ad adottare questo giudice e non solo a quelle che siano idonee a definirlo. Palese risulta quindi il contrasto della norma da applicare nel caso di specie anche con l'art. 24 Cost. |