Cessione d'azienda e responsabilità per debiti pregressi

13 Ottobre 2023

La Cassazione torna ad occuparsi della cessione d’azienda e della responsabilità per i debiti pregressi della società ceduta, con particolare riferimento alla posizione del soggetto terzo che abbia rilasciato fideiussione a favore del creditore dell’alienante.

Massima

In ambito di cessione d'azienda e responsabilità per i debiti pregressi, l'acquirente dell'azienda può essere ritenuto responsabile per i debiti inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, purché essi risultino dai libri contabili obbligatori, tuttavia la fideiussione rilasciata da un terzo a favore del creditore del soggetto che successivamente l'abbia alienata non si trasmette sul piano soggettivo ex art. 2558 c.c. in capo al cessionario, il quale, risponde ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., nei confronti del fideiussore che, eseguito il pagamento del debito garantito inerente l'azienda, si sia surrogato al creditore originario ex artt. 1203 e 1949 c.c..

Per cui nel caso in cui un fideiussore paghi un debito e si surroghi nei diritti del creditore originario, questo può agire per il pagamento del dovuto sia verso il debitore originale che verso l'acquirente dell'azienda, assicurando così una maggiore tutela per i creditori in virtù dell'art. 2560, comma 2, c.c.

Il caso

Il Tribunale di Venezia ha respinto un'opposizione a un decreto ingiuntivo il 24 ottobre 2011. La controversia ruota attorno al pagamento di €6.400,00 effettuato da Tizio, fideiussore, a un terzo creditore, per un debito della società principale, s.r.l.

La s.r.l., che aveva ceduto l'azienda a una s.a.s. il 7 ottobre 2009, aveva un debito che risultava dalle scritture contabili dell'azienda ceduta. Tizio, come fideiussore, ha pagato il debito e ha poi richiesto il pagamento alla s.a.s.

Il tribunale ha giudicato legittima la richiesta di Tizio, sia nei confronti della s.a.s. che dei suoi soci con responsabilità illimitata, basandosi sull'articolo 2560 c.c., comma 2. In seguito, il 13 marzo 2019, la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la decisione presa in primo grado. Motivi chiave del rigetto:

a) Il debito, proveniente da un conto corrente bancario in scoperto sorto prima della cessione dell'azienda, era chiaramente documentato e legato all'azienda ceduta.

b) Il debito, essendo collegato a un contratto bancario, era pertinente all'azienda ceduta secondo l'art. 2560 c.c., comma 2.

c) La corte ha rigettato l'argomentazione secondo la quale il credito era inesigibile, poiché il fideiussore, adempiendo al pagamento, ha assunto i diritti della banca creditrice, secondo l'art. 1203 c.c., n. 3, e non ha applicato l'art. 2467 c.c.

La s.a.s. e i suoi due soci hanno presentato un ricorso contro questa decisione, basato su tre motivi, mentre il fideiussore ha presentato un controricorso.

Le questioni giuridiche e le soluzioni

Il provvedimento in commento risulta estremamente interessante, perché attiene alle sfaccettature giuridiche e finanziarie dell'art. 2560 c.c. in contesti di fideiussione e cessione d'azienda.

Inquadriamo le problematiche relative all'applicazione dell'art. 2560 del Codice Civile, specialmente in relazione ai debiti connessi ad un'azienda ceduta e le implicazioni che emergono nel contesto della fideiussione. La legge stabilisce chiaramente le responsabilità dei debiti anteriori al trasferimento sia per il cedente che per il cessionario, ma si generano questioni complesse quando interviene una fideiussione, particolarmente se il fideiussore esercita il diritto di surrogazione.

Esistono situazioni complesse riguardanti le fideiussioni (garanzie fornite da un terzo) e la surrogazione (quando un terzo paga il debito e assume il diritto di riscuotere quel debito dal debitore originale), in particolare in un contesto di cessione aziendale e quali sono le responsabilità dei vari soggetti coinvolti (alienante, acquirente e fideiussore).

La sorte dei debiti pregressi dopo la vendita dell'azienda: l'art. 2560 c.c. dice che quando un'azienda viene venduta, il venditore non è automaticamente liberato dai debiti dell'azienda esistenti prima della vendita, a meno che i creditori non diano il loro consenso. Anche l'acquirente diventa responsabile per questi debiti se sono registrati nei libri contabili obbligatori.

La fideiussione: è una garanzia offerta da un terzo (il fideiussore) che si impegna a pagare un debito nel caso in cui il debitore principale non possa farlo. In una situazione di vendita di un'azienda, la fideiussione non cambia automaticamente al nuovo proprietario dell'azienda, rimanendo un accordo separato tra il fideiussore e il creditore.

Quando un'azienda cede (aliena) la propria attività a qualcun altro, la fideiussione non viene automaticamente trasferita alla nuova gestione. Ciò significa che il fideiussore originario rimane obbligato nei confronti del creditore, anche se l'azienda è passata in nuove mani. Quindi, anche se l'azienda cambia proprietario, l'accordo (fideiussione) stabilito tra il fideiussore e il creditore non cambia e il fideiussore rimane responsabile per il debito (articolo 2558).

Surrogazione e Debiti: nel contesto della surrogazione (quando un fideiussore paga il debito e assume i diritti del creditore originario), la corte ha stabilito che il fideiussore, dopo aver pagato il debito, può richiedere il pagamento al nuovo proprietario. Ciò perché il debito era relativo all'azienda e quindi il nuovo proprietario ne è responsabile secondo l'art. 2560, comma 2.

In punto di soluzioni giuridiche, tuttavia, se il garante paga il debito, ha il diritto di richiedere il rimborso sia dal venditore dell'azienda che dal nuovo acquirente. Questo perché il garante ha lo stesso diritto del creditore originale dopo aver pagato il debito. La Corte, esaminando il caso specifico, ha formulato giudizi intorno alla natura dei debiti inerenti all'azienda ceduta e alla validità del ricorso alla surrogazione da parte del fideiussore, facendo leva sulle normative citate. La sentenza Cass. n. 14772 del 30 giugno 2014 si è dimostrata fondamentale per interpretare il comportamento giurisprudenziale in casi simili, affermando che l'azione di surrogazione non estingue l'obbligazione in senso oggettivo, ma modifica il soggetto attivo dell'obbligazione. Sorge dunque un interrogativo: risponde il cessionario per il debito, non diretto al creditore originario, ma scaturito dall'azione di surrogazione esercitata dal fideiussore? In ambito di cessione d'azienda, la fideiussione rilasciata da un terzo a favore del creditore del soggetto che successivamente l'abbia alienata non si trasmette sul piano soggettivo ex art. 2558 c.c. in capo al cessionario, il quale, tuttavia, risponde ai sensi dell'art. 2560, comma 2, c.c., nei confronti del fideiussore che, eseguito il pagamento del debito garantito inerente l'azienda, si sia surrogato al creditore originario ex artt. 1203 e 1949 c.c. 

Osservazioni

In una prospettiva critica, va osservato che la complessità della normativa e la sua interpretazione giurisprudenziale disegnano un paesaggio in cui la chiarezza e la prevedibilità legale potrebbero risultare oscurate. Sembra emergere una certa ambiguità sulla transizione delle obbligazioni in capo al cessionario, nonché sulle responsabilità precise e sui diritti del fideiussore in caso di inadempienza del debitore principale. L’azione di surrogazione diventa dunque uno strumento a doppio taglio, capace di garantire una certa protezione al fideiussore, ma allo stesso tempo apportando ulteriori complessità nel panorama dei diritti e doveri dei soggetti coinvolti.

Conclusioni

Il quadro giuridico attuale, come delineato dalle normative e dalla giurisprudenza di riferimento, pone il fideiussore in una posizione tanto di potenziale vantaggio quanto di rischio. La surrogazione permette al fideiussore di posizionarsi nei diritti del creditore originario, potendo rivendicare il debito anche verso il cessionario dell’azienda. Tuttavia, le implicazioni che derivano da questo intreccio di responsabilità e diritti necessitano di ulteriori chiarimenti normativi e giurisprudenziali, con lo scopo di tutelare equamente tutte le parti coinvolte e mantenere un equilibrio nei rapporti obbligatori e nelle dinamiche economiche e finanziarie che questi innescano.

In sintesi, la decisione della Corte conferma che la fideiussione e la surrogazione sono valide anche nel contesto della vendita di un'azienda e sia il venditore che l'acquirente dell'azienda possono essere tenuti responsabili per i debiti esistenti, con il fideiussore che ha il diritto di rivalersi su entrambi se ha soddisfatto il debito.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.