Il compenso del curatore fallimentare va liquidato al netto degli oneri fiscali

La Redazione
16 Ottobre 2023

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione precisando inoltre che, in caso di attivo insufficiente per gli atti richiesti dalla legge, le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario.

Un avvocato, curatore del fallimento di una s.r.l., ha impugnato in cassazione il decreto con cui il Tribunale ha liquidato il suo compenso dapprima di 30mila euro, ridotti poi a 29mila per limitata disponibilità di cassa della procedura.

In particolare, il legale invoca la sentenza della Corte Costituzionale n. 174/2006 per aver il Tribunale escluso che il compenso eccedente la disponibilità di cassa possa essere posto a carico dell'erario. La censura risulta fondata alla luce del principio secondo cui: «ai fini dell'art. 146 del d.P.R. n. 115/2002, come risultante dalla sentenza additiva n. 174/2006 della Corte costituzionale, la regola per cui se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge le spese ed onorari del curatore sono anticipati dall'erario, dettata per il caso tipico del fallimento privo di attivo, si estende per identità di ratio anche al caso di fallimento con attivo insufficiente».

Risulta fondato anche l'ulteriore profilo di ricorso che lamenta l'errata liquidazione della somma al lordo degli accessori di legge (IVA, Cap e ritenuta d'acconto). Afferma infatti il Collegio che «la somma liquidabile al curatore va computata al netto degli oneri fiscali (compresi Iva e accessori), perché il curatore è un ausiliario di giustizia che ripete i suoi poteri dal tribunale fallimentare, e li esercita su un piano pubblicistico e nell'ambito di un processo, con criteri, modalità e responsabilità particolari, estranei a quelli che caratterizzano la prestazione dell'attività professionale vera e propria».

La sentenza viene dunque impugnata con rinvio al giudice di merito, che dovrà rideterminare il compenso spettante all'avvocato.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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