Liquidazione controllata di s.a.s. senza beni ed estensione ai soci

La Redazione
17 Ottobre 2023

Il Tribunale di Bologna si pronuncia su una domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e ss.c.c.i., presentata da una s.a.s. priva di beni o crediti.

La liquidazione controllata di una società in accomandita semplice, non assoggettabile a liquidazione giudiziale in ragione dei limiti dimensionali, e che non risulta proprietaria di alcun bene (mobile, immobile e/o mobile registrato) e non vanta alcun credito, comporta l'apertura della medesima procedura anche a carico dei soci illimitatamente responsabili, ai sensi dell'art. 270, comma 1, c.c.i.

Le masse passive e attive, in relazione ai singoli soggetti, vanno tenute distinte e, inoltre, le incombenze di cui agli artt. 272 e ss. c.c.i., ossia redazione dell'elenco dei creditori, inventario dei beni, predisposizione del programma di liquidazione, formazione dello stato passivo, rendiconti, riparti etc., devono essere compiute dal liquidatore in modo distinto per ciascuno dei soggetti coinvolti, con l'obbligo di specificare che, per quanto concerne i creditori comuni, i creditori sono tenuti a presentare domanda di insinuazione in relazione a ciascun debitore.

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