Il documento falso può costituire principio di prova per iscritto ai fini dell’ammissione della prova testimoniale?

17 Ottobre 2023

Con il ricorso per cassazione la ricorrente lamentava la violazione dell'art. 2721 c.c. da parte dei giudici di merito i quali, erroneamente secondo la prospettazione della parte impugnante, avevano ritenuto che documenti dichiarati falsi in sede di c.t.u. grafologica potessero costituire principio di prova per iscritto al fine di ammettere la prova testimoniale. 

Massima 

La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per iscritto al fine dell'ammissione ex art. 2724, n. 1, c.c. della prova per testimoni, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze (nella specie una perizia aveva accertato la falsità delle sottoscrizioni in calce a documenti di trasporto di cui si allegava che fossero stati firmati dal titolare della ditta convenuta, ma era plausibile che le firme fossero state apposte dal magazziniere, considerato anche che il timbro sul documento apparteneva alla ditta).

Il caso

In un giudizio promosso dalla cooperativa Alfa al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita posto in essere con Caio, avente ad oggetto l'acquisto di vini, il venditore convenuto chiedeva ed otteneva la chiamata in garanzia della azienda agricola Beta, fornitrice dei beni di cui l'attore allegava l'aliud pro alio. Il titolare della azienda predetta disconosceva l'autenticità delle sottoscrizioni apposte in calce ai diciotto documenti di trasporto allegati all'atto di citazione, formalizzando querela di falso avverso i documenti medesimi, nonché avverso altri documenti di trasporto prodotti dal convenuto. La causa era istruita a mezzo di c.t.u. grafologica per la verifica della provenienza delle sottoscrizioni in calce ai documenti di trasporto disconosciuti e dell'assunzione di prova per testi sulla circostanza della consegna dei beni oggetto dei documenti disconosciuti. La perizia calligrafica accertava, quindi, la falsità delle sottoscrizioni, mentre l'istruttoria orale consentiva di ritenere provato che la partita di vini in contestazione provenisse effettivamente dall'azienda agricola Beta, un dipendente della quale restituiva le bolle di trasporto firmate (evidentemente da un magazziniere o, comunque, da persona diversa dal titolare) e timbrate. Non avendo, pertanto, i documenti disconosciuti rilevanza ai fini della decisione, alla luce della prova testimoniale svolta che aveva, comunque, dimostrato la provenienza dei vini oggetto della domanda principale dall'azienda agricola Beta, il Tribunale di Treviso, sulla base della dichiarazione d'inammissibilità della querela di falso da parte del collegio, accoglieva in primo grado la domanda principale e la domanda di garanzia.

La questione 

La pronuncia di prime cure veniva integralmente confermata in appello ed era fatta oggetto di ricorso per Cassazione da parte dell'azienda agricola Beta la quale, per quanto qui rileva, lamentava la violazione dell'art. 2721 c.c.da parte dei giudici di merito i quali, erroneamente secondo la prospettazione della parte impugnante, avevano ritenuto che documenti dichiarati falsi in sede di c.t.u. grafologica potessero costituire un principio di prova per iscritto al fine di ammettere ex art. 2724, n. 1, c.c. la prova testimoniale sul contratto.

Le soluzioni giuridiche

Il motivo era giudicato infondato dalla Suprema Corte. I giudici di legittimità, in particolare, osservavano che il principio di prova per iscritto, legittimante la prova per testi sul contratto ai sensi dell'art. 2724 c.c., è fattispecie legale che si fonda su tre elementi costitutivi: l'esistenza di uno scritto; la provenienza di esso dalla parte contro cui questo è prodotto; l'idoneità dello scritto a rendere verosimile il fatto allegato. L'accertamento di tali elementi costitutivi, peraltro, può esaurirsi in un mero giudizio di verosimiglianza, cioè di corrispondenza del fatto allegato al corso ordinario degli eventi, trattandosi di valutazione semplicemente accessoria rispetto allo svolgimento della vera e propria attività probatoria diretta alla prova del fatto allegato (costituita dalla prova testimoniale). Si osservava, pertanto, che nella vicenda specifica i giudici di merito avevano congruamente motivato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2724 c.c. ai fini dell'ammissione della prova per testi sul contratto (alla luce della appartenenza alla ditta del timbro presente sul documento disconosciuto e della verosimiglianza del fatto che la firma potesse essere stata apposta da persona preposta al magazzino anziché dal titolare) e l'istruttoria svolta aveva poi dimostrato tale assunto, per come ritenuto nella sentenza impugnata in modo esente da censure di legittimità. Veniva, conclusivamente, affermato il seguente principio di diritto: «La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per scritto al fine dell'ammissione ex art. 2724 n. 1 c.c. della prova per testimoni, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze».

Osservazioni

Il codice civile, agli artt. 2721 e ss. c.c., introduce delle limitazioni alla possibilità di provare a mezzo di testimoni l'esistenza e il contenuto di un contratto, tendenzialmente vietando tale forma di prova quando il valore dell'operazione negoziale superi i 2,58 euro, salva, tuttavia, la possibilità per il giudice di ammetterla ugualmente tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza.  La ratio di tali limitazioni va individuata nella generale diffidenza dell'ordinamento per la prova orale in materia contrattuale, trattandosi di incombente istruttorio che offre, in generale, minore sicurezza rispetto alla prova documentale. Peraltro, all'epoca della redazione del codice civile il limite di valore di lire cinquemila (oggi 2,58 euro) stabilito dalla norma in commento corrispondeva ad una cifra significativa, tale da rendere la norma applicabile alle sole operazioni negoziali più rilevanti, rispetto alle quali si incentivava i contraenti al ricorso alla forma scritta, anche a fini di prova. Non essendo stato, poi, tale importo aggiornato nel corso del tempo, l'art. 2721 c.c. finisce oggi per essere applicabile a tutti i contratti, non essendo ipotizzabili operazioni negoziali di valore inferiore a 2,58 euro. Il giudice, tuttavia, ai sensi del secondo comma dell'art. 2721 c.c., può ammettere la prova per testi del contratto anche quando il valore dell'oggetto della lite ecceda il limite previsto dalla medesima norma, allorché ritenga verosimile la conclusione orale del contratto, avuto riguardo alla sua natura e alla qualità delle parti. La prova per testi, inoltre, è sempre ammessa (salvo per i contratti soggetti a forma scritta ad substantiam e ad probationem, per cui vale la disciplina limitativa di cui all'art. 2725 c.c.) nei casi previsti dall'art. 2724 c.c. e cioè: 1) quando vi è un principio di prova per iscritto (costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato; 2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta; 3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. Sulla nozione di principio di prova per iscritto, legittimante la prova per la testi sull'esistenza e sul contenuto del contratto non richiedente forma scritta ad substantiam o ad probationem, si soffermano i giudici di legittimità nella pronuncia in commento, chiarendo, in primo luogo che, richiedendo la norma una valutazione di verosimiglianza del fatto allegato, il documento che ne integra gli estremi non deve essere idoneo a dimostrare direttamente fatto da provare – essendo a ciò destinata, eventualmente, la successiva istruttoria orale – ma è sufficiente che da esso scaturisca una semiplena probatio del fatto controverso (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 dicembre 2005, n. 27013). Il principio di prova per iscritto idoneo a consentire l'ammissione della prova testimoniale sul contratto può, quindi, anche essere costituito da una scrittura non firmata (Cass. civ., sez. I, 28 luglio 2015, n. 15845) o, addirittura, come nel caso preso in esame nella pronuncia in commento, da un documento riconosciuto falso nella sottoscrizione, ove sulla base di altre circostanze sia plausibile la provenienza dalla parte contro cui è prodotto: ciò in quanto il giudizio di sussistenza di un principio di prova per iscritto è esterno al perimetro dell'istruzione probatoria” ed è compatibile finanche con l'accoglimento della querela di falso, in considerazione della ricostruzione preferibile dell'oggetto e della funzione di quest'ultima come accertamento con funzione istruttoria”, aspetto comunque non direttamente preso in esame dalla pronuncia, poiché nel giudizio di merito il provvedimento di ammissione della querela di falso era stato revocato in ragione della riconosciuta irrilevanza della veridicità del documento ai fini della prova del fatto controverso.

Riferimenti

Per un approfondimento bibliografico sui divieti in materia di prova testimoniale avente ad oggetto un contratto si veda Di Marzio (diretto da), I codici commentali Giuffrè, Codice Civile, sub artt. 2721 e ss., Milano, Giuffre Francis Lefebvre, 2023.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.