Riforma processo civile ed esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione

La Redazione
17 Ottobre 2023

La nuova disciplina processuale, in assenza di contrarie indicazioni, non è di ostacolo ad una decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. resa all'esito di una udienza anteriore a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c.

La nuova disciplina processuale, in assenza di contrarie indicazioni, non è di ostacolo ad una decisione sull'istanza ex art. 648 c.p.c. resa all'esito di una udienza anteriore a quella regolata dal novellato art. 183 c.p.c.: dunque, è tuttora possibile, così come lo era nei procedimenti instaurati prima del 1° marzo 2023, assumere allo stato degli atti, ossia quando non sono ancora compiutamente maturate le preclusioni assertive e istruttorie, una decisione che conceda o neghi la provvisoria esecuzione del decreto opposto.

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