Infortunio sul lavoro: l’assicurazione può coprire il danno se le lesioni sono provocate da terzi?
17 Ottobre 2023
L'assicurazione contro gli infortuni può coprire anche il caso in cui il danno fisico si sia verificato nel tempo e nel luogo del lavoro ma a causa della condotta dolosa di un terzo, il quale non sia in alcun modo collegato con l'attività lavorativa? Sul punto è necessario innanzitutto rammentare che l'art. 2 del D.P.R. n. 1124/1965 stabilisce che l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in “occasione di lavoro”. Secondo la giurisprudenza di legittimità tale condizione si realizza ogniqualvolta lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisce l'occasione dell'infortunio, ossia quando determini l'esposizione del soggetto protetto al rischio di esso, dando luogo ad un nesso eziologico, seppur mediato e indiretto. In seguito alla modifica operata con l'art. 12 del d.lgs. n. 38/2000, sono stati assimilati all'esecuzione della prestazione anche gli spostamenti necessari per recarsi sul luogo di lavoro (c.d. infortunio in itinere). Tuttavia, ai fini della tutela non è sufficiente che sussista la causa violenta e che tale causa abbia coinvolto l'assicurato nel luogo ove egli svolge le sue mansioni (incluso il percorso casa-lavoro), ma è necessario che tale causa sia connessa all'attività lavorativa, nel senso che inerisca a tale attività o sia, almeno, occasionata dal suo esercizio. Tale regola comporta l'esclusione dei casi in cui il danno sia stato causato da fatti commessi dolosamente da terzi, in alcun modo connessi con il lavoro. In tal caso, infatti, la mera presenza dell'infortunato sul posto di lavoro, nonché la coincidenza temporale dell'infortunio con la prestazione lavorativa, possono costituire soltanto un indizio della sussistenza del rapporto occasionale, ma non la prova di esso. Non potrebbe escludersi, infatti, che l'evento dannoso sarebbe stato comunque consumato dall'aggressore in un'occasione diversa. La protezione assicurativa incontra, quindi, il limite del “pericolo individuale”, ossia essa si arresta in presenza di una situazione di rischio personale alla quale solo la vittima è esposta, ovunque si rechi o si trovi, in quanto determinata da motivi individuali ed extralavorativi. |