La Cassazione ammette il cumulo della domanda di separazione e divorzio nell’ipotesi di ricorso congiunto

La Redazione
17 Ottobre 2023

La prima sezione civile della Corte ha esaminato la questione della cumulabilità, in un simultaneus processus, delle domande di separazione e divorzio, oggetto di soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di merito che per prima se ne è occupata.

La prima sezione civile della Corte si è pronunciata sulla questione pregiudiziale interpretativa rimessa dal Tribunale di Treviso ex art. 363-bis c.p.c., riguardante la possibilità di cumulare, in un simultaneus processus, le domande di separazione e divorzio, oggetto di soluzioni contrastanti da parte dei tribunali di merito.

Preliminarmente la Corte ha ritenuto ammissibile il rinvio pregiudiziale interpretativo, trattandosi di questione rilevante nel giudizio in cui è stata sollevata perché pregiudiziale rispetto all'accoglimento delle conclusioni rassegnate dalle parti, che involge il rito e l'interpretazione di norme processuali e di rilievo nomofilattico.

I giudici di legittimità si sono quindi espressi a favore dell'ammissibilità del cumulo con plurimi argomenti che si richiamano sinteticamente.

In relazione all'argomento formale fondato sul silenzio della legge (ubi /ex non dixit, non voluit), lo stesso è troppo debole, tanto da essere confutato, con argomenti contrari, parimenti plausibili (quali l'uso del plurale nel disposto dell'art. 473-bis.51 c.p.c.,”...relativa ai procedimenti di cui all'art. 473-bis.47”).

Da un punto di vista sistematico, con riferimento ai principi generali, non si rinvengono ostacoli alla ammissibilità del cumulo anche con riferimento alle domande congiunte di separazione e divorzio: la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione (con sentenza passata in giudicato) della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione (sei mesi) previsto dalla legge, ed avverrà con il rito “comune” di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.

Né può dirsi che la proposizione cumulativa delle domande congiunte di separazione e divorzio non realizzi quel “risparmio di energie processuali” nel quale consisterebbe una delle rationes della previsione dell'art. 473-bis.49 c.p.c.: trovare per le parti, a fronte della irreversibilità della crisi matrimoniale, in un'unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che sulle condizioni di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi, disciplinando una volta per tutte i rapporti economici e patrimoniali tra loro e i rapporti tra ciascuno di essi e i figli minorenni o maggiorenni non ancora autosufficienti, realizza indubbiamente un “risparmio di energie processuali” che può indurre le stesse a far ricorso al predetto cumulo di domande congiunte.

Né rappresenta una ragione ostativa il rallentamento dovuto ai tempi di definizione del processo perché le parti dovrebbero attendere il termine di sei mesi previsto dalla legge e il tribunale dovrebbe quindi rinviare a data successiva a una tale scadenza, trattandosi, infatti, di uno spazio di tempo che i coniugi devono comunque rispettare anche con l'opposta soluzione, e anzi con l'aggravio di dover riaprire un procedimento, introducendolo ex novo, con il provvedere a tutte le nuove incombenze a questo legate e di attendere gli ulteriori tempi ad esso correlati per la fissazione di udienza dopo la proposizione del ricorso per divorzio congiunto.

In definitiva, il Collegio ha cristallizzato il seguente principio di diritto: «in tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.