Responsabilità del vettore aereo per la perdita dei bagagli

La Redazione
17 Ottobre 2023

Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati.

La Corte di Cassazione, rigettando in ricorso in esame, ha ricordato che «il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati». Inoltre, l'art. 22 della Convenzione di Montreal disciplina le «limitazioni di responsabilità per il ritardoper il bagaglio e per le merci», prevedendo al comma n. 2 che, «nel caso di trasporto di bagagli, "la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero». Ciò, «salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare»; «il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che egli non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione» (Cass. n. 14667/2015Cass. n. 3165/2021).

Nel caso di specie, la ricorrente non prospetta censure idonee a legittimare un mutamento di indirizzo interpretativo in argomento.

Pertanto, il Collegio ribadisce che l'art. 22 della Convenzione di Montreal «ha lo scopo di stabilire una limitazione della responsabilità del vettore aereo e che l'indennità di 1000 diritti speciali di prelievo (…), da esso previsto in caso di perdita totale del bagaglio registrato, ricomprende tutte le voci di danno rivendicate dal passeggero (e, dunque, non soltanto il danno patrimoniale derivante dai beni perduti e dal costo per l'acquisto dei nuovi beni necessari, ma anche il danno non patrimoniale). Il passeggero deve fornire un elenco dei beni contenuti all'interno del bagaglio soltanto nel caso in cui voglia ottenere un risarcimento maggiore di quello consentito dalla Convenzione».

Per tutti questi motivi la S.C. dichiara inammissibile il ricorso in oggetto.

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