Il diritto di recesso nei contratti conclusi fuori dei locali commerciali

20 Ottobre 2023

In caso di compravendita avvenuta fuori dai locali commerciali, quali sono le modalità di esercizio del recesso da parte dell’acquirente?

Mevia, in data 20 settembre 2023, acquistava presso una bancarella temporanea, ricollegabile al negozio milanese Alfa Couture e sita in un centro commerciale della periferia di Milano, un cappotto di lana, per un corrispettivo pari a 350,00 euro. Una volta tornata a casa, trascorsi alcuni giorni, mostrava l'acquisto alla sorella, che le riferiva di notare dei difetti di vestibilità, criticando anche la scelta del colore.

Mevia, provando meglio l'indumento, concordava con il giudizio della sorella e decideva di recarsi presso la bancarella per chiedere il reso; il proprietario del negozio rifiutava, riferendole di non essere tenuto ad accettare la restituzione della merce.

Mevia, pertanto, considerando anche il valore dell'indumento, chiede un consulto in merito alla vicenda. 

Al fine di risolvere la questione proposta è necessario premettere brevi cenni in relazione alla specifica fattispecie nella quale dev'essere correttamente collocato quanto occorso.

Se, da un lato, si configura un contratto di vendita, è necessario soffermarsi sulla possibilità di applicare le disposizioni in tema di contratti conclusi fuori dei locali commerciali previste dal D.Lgs. 206/2005, c.d. Codice del Consumo.

Infatti, la normativa prevede una disciplina del tutto peculiare al fine di innalzare le tutele previste per il consumatore, da intendersi come “la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”.

Per quanto di nostra utilità, il Codice del Consumo ha individuato la specifica categoria di contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, qualificando questa evenienza nell'accordo:

  1. concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
  2. per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
  3. concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
  4. concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore”.

Il venditore, nell'ambito di tale tipologia di contratti, deve soddisfare degli oneri informativi, tra i quali si menzionano la comunicazione della propria identità, le caratteristiche principali del bene venduto, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento e il diritto di recesso riconosciuto dalla legge.

L'art. 52 D.Lgs. 206/2005, infatti, prevede la possibilità per il consumatore di promuovere il recesso dal contratto stipulato fuori dei locali commerciali entro quattordici giorni dalla conclusione dell'accordo, senza dover fornire alcuna motivazione in merito alla volontà di esercitare il recesso.

Nel caso di contratti di vendita, il termine decorre dal giorno in cui il consumatore ha acquisito il possesso del bene oggetto del contratto.

Infine, giova senza alcun dubbio precisare che, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 206/2005, ove il venditore ometta di informare il consumatore della facoltà di recedere, “il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dell'articolo 52, comma 2”.

Ciò premesso, è necessario comprendere se l'acquisto da parte di Mevia del cappotto di lana presso la bancarella del negozio Alfa Couture possa collocarsi nell'ambito dei contratti conclusi fuori dei locali commerciali.

Giova menzionare una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è soffermata sulla puntuale qualificazione dei “locali commerciali”, individuandoli in “qualsiasi forma di locale (ad esempio negozi, chioschi o camion) che serva da luogo permanente o abituale di commercio per il professionista» ed escludendo, di conseguenza, la possibilità di estendere la qualifica a tutti gli «spazi accessibili al pubblico, quali strade, centri commerciali, spiagge, impianti sportivi e trasporti pubblici, che il professionista utilizza a carattere eccezionale per le sue attività commerciali, nonché domicili privati o il posto di lavoro” (C. Giust. UE 7 agosto 2018 C-485/17).

Nel caso di specie, la bancarella collocata nel centro commerciale della periferia di Milano ha senza alcun dubbio la caratteristica della temporaneità, non rappresentando il luogo di commercio permanente, o quantomeno abituale, del venditore. 

Mevia, pertanto, può godere delle tutele previste per i consumatori nell'ambito dei contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, potendo liberamente esercitare il diritto di recesso entro 14 giorni dalla data dell'acquisto.

Non solo: ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 206/2005, come già accennato, il venditore è tenuto a comunicare la facoltà di recesso riconosciuta dalla legge al consumatore, in caso contrario, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo il termine del primo periodo di recesso. Nel caso in esame, il proprietario del negozio non solo non ha avvisato della possibilità di recedere, ma ha anche rifiutato la richiesta di recesso avanzata dalla cliente Mevia; pertanto, si ritiene applicabile il termine di un anno per esercitare la facoltà di recesso.

Alla luce di quanto considerato, Mevia deve ritenersi del tutto libera di esercitare il diritto di recesso riconosciutole dal Codice del Consumo.