Licenziamento disciplinare: inviolabilità del principio di immutabilità del fatto contestato se le circostanze restano invariate

Teresa Zappia
18 Ottobre 2023

Non è violato il principio di immutabilità del fatto contestato ove questo sia rimasto sostanzialmente invariato, ma sia stato solo qualificato diversamente in fase di irrogazione della sanzione.

Può dirsi che il datore ha violato il principio di immutabilità del fatto contestato in sede disciplinare qualora, pur rimanendo immutato il fatto materiale, la qualificazione della fattispecie (insubordinazione) sia diversa in fase di irrogazione della sanzione espulsiva (rissa sul lavoro), anche se il CCNL prevede il licenziamento quale sanzione disciplinare applicabile per entrambe le ipotesi?

In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il principio di necessaria corrispondenza tra l'addebito contestato e quello posto a fondamento della sanzione disciplinare espulsiva, che vieta di infliggere un licenziamento sulla base di fatti diversi da quelli contestati, può ritenersi violato qualora il datore alleghi, nel corso del giudizio, circostanze nuove che, in violazione del diritto di difesa, implichino una diversa valutazione dei fatti addebitati, salvo si tratti di circostanze confermative, in relazione alle quali il lavoratore possa agevolmente controdedurre, ovvero che non modifichino il quadro generale della contestazione.

Il principio di immutabilità della contestazione attiene, infatti, al complesso degli elementi materiali connessi all'azione del dipendente e può dirsi violato solo ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o, comunque, diverse rispetto a quelle contestate ab initio, così da pregiudicare l'effettivo esercizio del diritto di difesa dell'incolpato.

I suddetti principi non potrebbero, quindi, ritenersi violati allorquando il datore operi non un mutamento del profilo fattuale della contestazione, ma un diverso apprezzamento o una diversa qualificazione del medesimo fatto, ricondotto a una diversa fattispecie negozialmente prevista come meritevole di sanzione disciplinare espulsiva. Nel caso in esame non sono stati mutati i fatti contestati, ma la loro qualificazione, avendo il datore in prima battuta contestato al lavoratore la fattispecie della grave insubordinazione, prevista dal CCNL e comportante il licenziamento, e successivamente, in sede di irrogazione della sanzione, la fattispecie della rissa sul luogo di lavoro, anch'essa oggetto di previsione negoziale e comportante il licenziamento disciplinare.

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