La trasformazione di società cooperativa in s.r.l. e l’attestazione del valore effettivo del patrimonio ai fini della devoluzione

19 Ottobre 2023

Il tema della quantificazione e dell'attestazione del patrimonio effettivo della cooperativa, ai fini della devoluzione ai fondi mutualistici e del conferimento nella nuova società di capitali appare non completamente chiarito dalle norme ex artt. 2545-octies e ss. c.c. In particolare, occorre rappresentare sia le fasi dell'operazione di trasformazione ma soprattutto le caratteristiche del lavoro valutativo dell'esperto attestatore nominato dal Tribunale competente.

Premessa

Il presente contributo si pone l'obiettivo di fornire chiarimenti e interpretazioni in tema di attestazione del patrimonio effettivo della cooperativa trasformanda, da devolvere ai fondi mutualistici ex art. 2545-undecies c.c. In particolare si vuole chiarire la procedura da seguire e le caratteristiche della relazione giurata dell'esperto nominato dal Tribunale competente territorialmente. Il tema sensibile appare la definizione del legislatore di patrimonio effettivo diverso dal patrimonio contabile netto e del patrimonio economico.

La trasformazione di società cooperativa in s.r.l.

Nell'ambito della trasformazione di una Cooperativa in società di capitali, ai sensi dell'art. 2545-decies c.c. a seguito della perdita di mutualità prevalente, si applicano in particolare le disposizioni dell'art. 2545-undecies c.c., in tema di devoluzione del patrimonio effettivo e bilancio di trasformazione. Il comma 1 dell'art. 2545-undecies c.c. precisa che la deliberazione assembleare di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti (…), esistente alla data della trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il comma 2 della norma prevede che alla proposta di deliberazione venga allegata la relazione giurata di un esperto, attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa. Occorre precisare gli aspetti sia del bilancio di trasformazione e sia, soprattutto, le caratteristiche della relazione dell'esperto, con particolare riferimento al concetto di valore e valutazione del patrimonio effettivo.

Il bilancio di trasformazione

Come chiarito, nell'operazione straordinaria in commento, uno degli aspetti civilistici e contabili da valutare è la situazione patrimoniale infrannuale alla base delle valutazioni economiche, in tema di valore effettivo del patrimonio dell'impresa cooperativa trasformanda. Infatti, secondo il disposto dell'art. 2545-octies c.c., gli amministratori devono predisporre un bilancio straordinario infrannuale, opportunamente sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione, che deve porsi come base per le valutazioni dell'esperto di cui all'art. 2545-undecies. Tale bilancio deve avere le caratteristiche di un bilancio straordinario, differente pertanto, soltanto per alcuni aspetti, da un bilancio dell'esercizio, volto a rappresentare la base delle valutazioni tipiche della stima del patrimonio di riferimento nelle operazioni straordinarie, patrimonio di trasferimento (si veda Paoloni, Cesaroni, I bilanci straordinari, Padova, 1999). Più in particolare, le differenze tra un bilancio straordinario e un bilancio d'esercizio dipendono anche dalla funzione del singolo bilancio straordinario (ad esempio, se serve a rilevare una perdita di capitale, il bilancio straordinario deve redigersi secondo i criteri e la struttura del bilancio di esercizio, come si evince dal disposto dell'art. 2446 c.c.: sul punto, Sfameni, Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario. Funzione informativa e organizzativa, Milano, 2004, 23 ss.). Pertanto, è possibile rappresentare di seguito, nella seguente tavola, lo schema per fasi dell'operazione di trasformazione societaria ai sensi degli artt. 2545-octies e ss. c.c.

Tavola n. 1 -  Schema per fasi, operazione di trasformazione ai sensi degli artt. 2545-octies ss. c.c

Predisposizione bilancio straordinario da parte degli amministratori ex art. 2545-octies c.c.
Certificazione della società di revisione del bilancio straordinario
Relazione giurata dell'esperto attestante il valore effettivo del patrimonio di impresa  ex art. 2545-undecies c.c.

Si passa, quindi, a commentare le suddette fasi al fine di chiarire il relativo aspetto procedurale.

Il bilancio straordinario viene redatto con lo scopo di fornire la rappresentazione delle attività e delle passività comprensive del risultato economico di periodo, al fine di fornire la base, opportunamente certificata dalla società di revisione, per consentire all'esperto nominato di redigere la relazione attestante il valore del patrimonio effettivo. Quindi il bilancio deve avere le caratteristiche di un bilancio straordinario, in quanto i saldi attivi e passivi contabili, vanno a formare l'analisi successiva dell'esperto al fine di trasformare il valore di patrimonio netto contabile di funzionamento nel diverso concetto, tipico del capitale di trasformazione, del patrimonio netto economico, rectius effettivo che poi, tramite le differenze e aumenti disposti dall'art.  2545-undecies c.c. andranno a formare l'eventuale capitale da devolvere ai fondi mutualistici sopra richiamati. Il bilancio in commento è un bilancio di chiusura contabile alla data precedente alla delibera assembleare straordinaria di trasformazione e successiva alla data di chiusura dell'ultimo bilancio d'esercizio. Sulle differenze tra un bilancio d'esercizio e un bilancio straordinario di trasformazione si rimanda a Paoloni, Cesaroni, I bilanci straordinari, cit.

La revisione del bilancio straordinario di trasformazione

Dopo la predisposizione del bilancio straordinario di trasformazione da parte degli amministratori e prima della redazione della relazione giurata attestante il patrimonio effettivo e della assemblea straordinaria successiva, occorre che la società di revisione incaricata di certificare tale bilancio, si esprima, senza alcun rilievo sulla veridicità della stessa situazione contabile. Da ciò deriva che il bilancio straordinario dovrà avere una data antecedente a quella della delibera assembleare di trasformazione di circa 4 mesi, in quanto dopo la precedente assemblea deliberativa al fine di procedere ai sensi dell'art. 2545-octies c.c. occorrerà pertanto effettuare le seguenti fasi:

  1. predisposizione del bilancio straordinario da parte degli amministratori;
  2. certificazione della società di revisione;
  3. redazione della relazione dell'esperto nominato attestante il valore effettivo.

Tutte queste operazioni richiedono un periodo non inferiore complessivamente ai 3/4 mesi.

La relazione giurata dell'esperto attestante il valore effettivo del patrimonio d'impresa ex art. 2545-undecies: natura e portata

Una volta predisposto il bilancio straordinario in analisi, opportunamente certificato senza rilievi da parte della società di revisione, quest'ultimo va trasmesso all'esperto nominato dal Tribunale competente territorialmente, affinchè questi proceda alla redazione della relazione attestante il valore effettivo del patrimonio dell'impresa cooperativa trasformanda. Occorre ora rappresentare e verificare quali sono i passaggi e la natura delle valutazioni che l'esperto dovrà sviluppare.

Occorre precisare che tale valutazione consiste in una valutazione economica del patrimonio affinchè si passi da un concetto di capitale di funzionamento a un concetto c.d. di capitale economico o effettivo. Occorrerà basarsi, nelle valutazioni dell'esperto, sui metodi di valutazione del capitale economico d'impresa. Non appare in questa sede opportuno ripercorrere le varie metodologie di stima del capitale economico. Occorrerà, dopo aver analizzato il bilancio straordinario di trasformazione fornito dagli amministratori, decidere quale metodologia meglio si attaglia al tipo e ai valori aziendali riportati nel bilancio spesso ai fini della stima in commento.

Infine, l'esperto dovrà effettuare le procedure tipiche per le valutazioni dell'attivo del passivo e eventualmente dei flussi, al fine di stimare il patrimonio effettivo.

All'esito della valutazione e attestazione dell'esperto, gli amministratori dovranno calcolare, ai sensi dell'art.  2545-undecies, comma 1, c.c., l'eventuale ammontare del valore effettivo del patrimonio, al netto delle deduzioni e/o degli aumenti come da disposto dell'articolo appena citato, da devolvere ai fondi mutualistici.

 Appare opportuno sottolineare che la valutazione dell'esperto nominato si concreta in una stima peritale attestata, tipica delle perizie redatte in tema di valutazioni del capitale economico, nell'ambito delle operazioni straordinarie, quali il conferimento di aziende o rami di esse. Appare particolarmente adatto a tale tipologia di valutazione, il metodo patrimoniale semplice o complesso, per le sue caratteristiche che ben si attagliano spesso all'attività delle imprese cooperative. Pertanto, sulle metodologie di stima del capitale economico si rimanda alla migliore dottrina e prassi professionale (ex multis, Guatri, Trattato sulle valutazioni delle aziende, Milano, 1998. Zanda, Lacchini, Onesti, La valutazione delle aziende, Torino, 1997). Occorre altresì valutare attentamente la tipologia di stima del patrimonio che nella fattispecie in commento occorre effettuare. Infatti, è possibile affermare che la definizione di patrimonio effettivo ai fini della devoluzione citata è differente dal concetto di patrimonio netto contabile, altrimenti sarebbe bastata la certificazione del bilancio per attestarlo, ma per certi versi anche dalla valutazione economica del capitale o patrimonio che ha presupposti tipici della cessione, fusione, scissione, etc. Nel caso che ci interessa in questa analisi, ci troviamo di fronte a una quantificazione affidata a uno specialista indipendente, che deve quantificare l'effettività del patrimonio ai fini della devoluzione eventuale di parte di esso ai fondi mutualistici. Così è possibile tornare ad affermare che la valutazione che qui ci interessa, a nostro avviso, si pone in mezzo tra il capitale di funzionamento e il capitale economico, come rappresentato nella seguente tavola.

Tavola n. 2 - Capitale di funzionamento, effettivo e economico

Capitale di funzionamento
Capitale effettivo
Capitale economico

Nella sostanza, il perito nominato deve configurare il patrimonio effettivo tramite un processo di valutazione “ibrida”, dove in pratica deve ri-esprimere a valori di mercato e di estinzione le sole poste contabili rinvenienti dal bilancio straordinario di trasformazione, senza spingersi a valutare l'avviamento e altre immaterialità non contabilizzate sulla base della stima dei flussi prospettici.

A tale proposito giova sottolineare che i bilanci delle imprese cooperative (Congiu, Il bilancio d'esercizio delle imprese cooperative, Giuffre, Milano, 2009) ha una struttura che, seppur analoga a quella delle società di capitali regolamentate dal c.c., presenta spesso limiti e vincoli al trasferimento societario, alla cessione a terze economie, visti i vincoli di mutualità a favore dei soci che caratterizzano tali realtà economiche. Pertanto, valutazioni economiche con metodologia in particolare dirette, ma anche indirette basate sui flussi, mal si attagliano alla realtà e alle caratteristiche dell'impresa cooperativa. Giova sottolineare che le imprese cooperative, proprio per la caratteristica di vincolare la distribuzione del profitto eventuale e anche delle normative fiscali favorevoli, non hanno nel profitto e nella creazione del free cash flow la propria finalità istituzionale. Per queste motivazioni le valutazioni del patrimonio effettivo ai fini della devoluzione ai fondi mutualistici deve essere effettuata dall'esperto, in un'ottica economica ma più statica e prudenziale, senza la valorizzazione di componenti aleatorie e tipiche dell'impresa industriale e commerciale.  

In sostanza, è possibile affermare che l'esperto indipendente, per la migliore attestazione di valore al quale è chiamato a esprimersi nell'ambito dell'art. 2545-undecies c.c., può seguire le procedure e gli standard relativi a una valutazione del capitale economico tramite un metodo indiretto, di tipo patrimoniale semplice, senza correzioni reddituali.

In questo modo si può quantificare il valore effettivo del patrimonio, al fair value, che si pone al centro tra il patrimonio contabile e quello economico. Ci si trova di fronte in questo caso a un valore di patrimonio economico “vincolato”, ristretto nella prospettiva valutativa.

Infine, bisogna sottolineare che le considerazioni sopra richiamate non sono suffragate da alcun elemento oggettivo e normativo regolamentare ai fini della conferma della correttezza. Parimenti, se si segue un procedimento “per esclusione”, è possibile affermare che, per quanto sopra richiamato, e vista l'inutilizzabilità sia della configurazione del patrimonio netto contabile sia della gran parte delle metodologie sia dirette che indirette di valutazione del capitale economico, che il procedimento di stima sopra rappresentato appare certamente il più condivisibile e corretto.

La valutazione delle attività e passività ai fini del patrimonio effettivo

Quanto agli aspetti valutativi del patrimonio effettivo, occorre fare una breve considerazione introduttiva in tema di valore economico delle imprese cooperative. Infatti da una ricerca empirica, le operazioni straordinarie di cessione sul mercato di imprese cooperative appaiono piuttosto limitate, per la caratteristica della mutualità che presuppone la prevalenza dell'utilità sociale a favore dei soci piuttosto che per la massimizzazione del profitto. Con tale affermazione si consolida la consapevolezza che in assenza di flussi di cash flow residuali e di utili consistenti, il valore economico di un'impresa cooperativa non può far riferimento e basarsi sulla gran parte delle metodologie di stima del capitale economico. Quindi, come riferito nei precedenti paragrafi, si deve far riferimento a metodologie di stima che si concretano nel metodo patrimoniale semplice senza correzioni per extra flussi.

Pertanto, si passa a commentare la valutazione delle attività e delle passività tipiche di un bilancio di impresa cooperativa, al fine di stimare il patrimonio effettivo.

Quanto alle immobilizzazioni immateriali, l'eventuale presenza della voce relativa all'avviamento va verificata con un test di tenuta del valore, ai fini della conferma della presenza totale o parziale del valore. Non occorre effettuare valutazioni di maggior valore di tale voce, rispetto a quello “di libro”.

Quanto alle immobilizzazioni materiali e finanziarie, occorre effettuare valutazioni tipiche del fair value, tramite uno sganciamento dal metodo del costo storico con l'utilizzazione del metodo del valore di mercato o di riproduzione.

Per l'attivo circolante consistente in crediti verso clienti, si deve far riferimento al valore di presunto realizzo, mentre per i crediti tributari al valore di utilizzabilità per compensazione con altri debiti tributari e/o capacità di diventare cash or cash equivalent.

Per le disponibilità liquide, vista la certificazione del bilancio a cura della società di revisione, non occorre fare valutazioni diverse da quelle c.d. di libro.

Quanto alle passività, la voce fondi rischi e oneri va verificata anche sulla base delle verifiche effettuate dalla società di revisione, sulle quali occorrerà effettuare ulteriori valutazioni ai fini della quantificazione dell'effettività del patrimonio.

Sul trattamento di fine rapporto, l'esperto potrà utilizzare il valore “di libro” opportunamente certificato dalla società di revisione.

Quanto ai debiti in generale, verso banche, fornitori, tributari e previdenziali e altri, non occorrerà fare altro che confermarne il valore di estinzione valorizzato nel bilancio di trasformazione certificato, salvo effettuare un approfondimento, laddove l'esperto ravveda la necessità di effettuare ulteriori accertamenti di tenuta ed effettività del valore debitorio in commento.

Considerazioni conclusive

Il presente contributo ha voluto chiarire e rappresentare le fasi e le caratteristiche dell'attestazione del patrimonio effettivo della cooperativa trasformanda da devolvere ai fondi mutualistici, ex art. 2545-undecies c.c.. In particolare, si è posto l'accento sulla procedura e sulle fasi da seguire per svolgere l'incarico di esperto nominato dal Tribunale competente territorialmente, ex art. 2545-undecies c.c e le caratteristiche della relazione giurata. Si è voluto, in particolare chiarire l'aspetto “non arato”, della quantificazione del patrimonio effettivo, che è diverso dal patrimonio contabile netto e dal patrimonio economico. Infine sono stati forniti alcuni spunti metodologici per aiutare l'esperto incaricato di sviluppare il calcolo del patrimonio effettivo nello svolgimento del proprio incarico.

Riferimenti bibliografici

Guatri L., Trattato sulle valutazioni delle aziende, Milano, 1998.

Zanda G. Lacchini M. Onesti T., La valutazione delle aziende, Torino, 1997

Paoloni M.  Cesaroni F., I bilanci straordinari, Padova, 1999.

Congiu P., Il bilancio d'esercizio delle imprese cooperative, Giuffre, Milano, 2009.

Sfameni P., Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario. Funzione informativa e organizzativa, Milano, 2004

Cosentini O., I bilanci consolidati e straordinari. Principi civilistici, Milano, 2018.

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