Riforma dell’IRPEF: restyling limitato al 2024
19 Ottobre 2023
La riduzione delle aliquote e revisione delle detrazioni La prima e più importante novità contemplata dalla bozza di decreto consiste, certamente, nella menzionata riduzione del numero di aliquote IRPEF. Nel dettaglio, è previsto – per l'anno 2024 – il passaggio da quattro a tre scaglioni di reddito. L'imposta lorda dovrebbe, quindi, essere calcolata secondo il seguente schema di aliquote: 1) 23 per cento fino ad euro 28.000; 2) 35 per cento, oltre 28.000 e fino a 50.000 euro; 3) 43 per cento, oltre 50.000 euro. In sintesi, si procede verso l'unificazione degli attuali primi due scaglioni di reddito, eliminando l'aliquota del 25 per cento (prevista per la quota parte di reddito compresa tra euro 15.001 e 28.000) ed estendendo l'aliquota più bassa, del 23 per cento, da euro 15.000 a euro 28.000, consentendo, così, un risparmio fiscale fino ad euro 260. Parallelamente è, poi, previsto un innalzamento della detrazione per i redditi da lavoro dipendente, declinata dall'art. 13, comma 1, lett. a, del TUIR, che passerebbe dagli odierni 1880 euro a euro 1955, con conseguente estensione della c.d. no tax area, innalzata, anche per tali tipologie reddituali, ad euro 8.500. Tali misure andranno, così, a beneficio delle fasce medio-basse, con i redditi compresi fino ad un massimo di 28.000 che conseguiranno, di riflesso, una riduzione del carico fiscale. Parallelamente, e in funzione di contemperamento rispetto al prevedibile e susseguente minor gettito, il CDM ha disposto (sempre limitatamente all'anno 2024) una revisione del sistema delle detrazioni fiscali, prospettando una riduzione pari ad euro 260 delle stesse in presenza di determinate condizioni. La misura in questione è, di fatti, circoscritta ai soggetti percettori di un reddito complessivo superiore a euro 50.000; inoltre, la decurtazione, come anche precisato dalla Relazione illustrativa, andrebbe ad applicarsi sulle detrazioni connesse a determinate e specifiche tipologie di oneri, ovvero: a) quelli la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento; b) le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche; c) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici; d) le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore; e) i premi di assicurazioni per rischio eventi calamitosi. Secondo quanto specificato nel comunicato stampa del Consiglio dei ministri, n. 54, del 16 ottobre, dovrebbero, però, essere fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie. Ulteriori misure Ulteriori novità dovrebbero, poi, interessare le addizionali regionali e comunali, applicate al reddito complessivo delle persone fisiche. In particolare, si prevede che Regioni e Comuni provvedano ad un adeguamento della relativa disciplina al fine di renderla coerente con gli scaglioni IRPEF. L'articolo 4 della bozza di decreto introduce, al ricorrere di determinate condizioni, un'agevolazione a beneficio dei titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo [sono esclusi, su espressa previsione, le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa] consistente in una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo del personale neoassunto. Al fine di beneficiare dell'incentivo, in particolare, è necessario che nel 2024, il numero dei dipendenti mediamente occupati risulti superiore a quello mediamente occupato nell'anno d'imposta 2023. A fini antielusivi, inoltre, si richiede la ricorrenza di tale condizione al netto dei decrementi occupazionali verificatisi in società controllate, collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Alla ricorrenza di tali condizioni, il costo da assumere sarà pari al minor importo tra quello riferibile effettivamente al personale neoassunto e l'incremento del costo complessivo evidenziato nel conto economico [lo stesso, inoltre, sarà ulteriormente moltiplicabile, con effetti chiaramente favorevoli, nel caso in cui l'assunto rientri in una delle categorie speciali previste. Si tratta, ad esempio, di: 1) lavoratori molto svantaggiati; 2) persone con disabilità; 3) donne di qualsiasi età con almeno due figli minori o prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; 4) ex percettori del reddito di cittadinanza]. Da ultimo, nell'ambito della tanto dibattuta revisione e razionalizzazione del sistema degli incentivi alle imprese, l'art. 5 prevede l'abrogazione della c.d. “ACE” (Aiuto alla crescita economica) [trattasi di una agevolazione introdotta nel 2011, soppressa nel 2019 e ripresa l'anno dopo, rivolta alle società e ai professionisti, per incentivare la capitalizzazione mediante riduzione dell'imposizione sui redditi che derivano dal finanziamento avvenuto con il capitale di rischio], garantendo, contemporaneamente, la possibilità di utilizzare le eccedenze pregresse fino al totale esaurimento. In conclusione Stante il limitato ambito di applicazione temporale della riforma, la stessa offre notevoli spunti di interesse relativamente agli effetti che tali modifiche, nel solco delle precedenti, riusciranno ad apportare all’ordinamento, in special modo in relazione alle regole di determinazione del reddito delle persone fisiche. Le novità si inseriscono in un quadro di interesse non limitato al semplice accorpamento e, conseguentemente all’eliminazione, di un’aliquota. L’attenzione è stata rivolta all’intero processo di calcolo dell’imposta applicata alle persone fisiche, con risvolti anche sul piano delle deduzioni, detrazioni ed agevolazioni. Tuttavia, stante l’approvazione del CDM di tale prima manovra finanziaria, gli effetti sembrano piuttosto limitati al livello temporale, poiché espressamente previsto che gli stessi si riferiscano al solo anno d’imposta 2024. |