La riproposizione dei mezzi istruttori in appello
18 Ottobre 2023
E' noto che in grado di appello vi sia il cosiddetto divieto di formulare domande ed eccezioni nuove così come di richiedere l'assunzione di mezzi di prova nuovi, salvo casi limitati ove la prova sia sopraggiunta al giudizio di primo grado o non sia stato possibile ivi produrla o si intenda richiederne la rinnovazione. (art. 345 c.p.c.). A seguito della riforma operata col d.lgs. n. 149/2022, il riesumato consigliere istruttore (art. 349-bis c.p.c.) si dovrà occupare, appunto, dello svolgimento dell'istruttoria in appello che si dovesse rendere necessaria (art. 356 c.p.c.). Tali richieste istruttorie, però, andranno non solo ribadite, anche se già presentate in primo grado, ma andranno anche indicate in modo specifico e non con un semplice richiamo agli atti del procedimento in prime cure, ove si tratti di prove non ammesse o di rinnovazione di prove già esperite, in virtù del principio di specificità dei motivi di appello. In questo modo sembra esprimersi la giurisprudenza pressoché unanime: “Le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado non possono ritenersi implicitamente riproposte in appello con le domande e le eccezioni a sostegno delle quali erano state formulate, ma devono essere riproposte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, nelle forme e nei termini previsti per il giudizio di primo grado, in virtù del richiamo operato dall'art. 359 c.p.c. In particolare, la riproposizione delle istanze istruttorie deve essere specifica, dovendo la parte riprodurre nella sua comparsa di costituzione le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado, essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado. (Nella specie, ha osservato la Suprema corte, la parte ha riproposto solo genericamente i mezzi di prova dedotti in primo grado, senza indicare di quali mezzi di prova si trattasse e dove fossero stati dedotti e, per di più, senza includere la reiterazione della istanza di ammissione nelle proprie conclusioni).” (Cass. civ., sez. II, 23 marzo 2016, n.5812). |