Apertura di più procedure di insolvenza in ambito UE

19 Ottobre 2023

L’autore chiarisce se sia possibile, per un debitore che abbia beni in vari Stati dell’Unione Europea, vedersi aprire più procedure di insolvenza nei diversi Stati.

È possibile che un debitore avente beni in vari Stati dell'Unione Europea si veda aprire più procedure di insolvenza nei diversi Stati?

La disciplina delle procedure d'insolvenza aperte nell'Unione Europea è dettata dal Regolamento UE 848/2015 (che ha abrogato il Reg. CE 1346/2000), obbligatorio e direttamente applicabile agli Stati membri della UE. Anche il Codice della crisi e dell'insolvenza (CCII) è stato armonizzato con il Reg. UE 848/2015, tanto da citarlo espressamente in alcune norme (per es. art. 26, art. 54 CCII).

Il predetto Reg. UE (art. 3 Reg. CE 1346/2000) prevede che siano competenti ad aprire la procedura d'insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore (“procedura principale di insolvenza”). Il centro degli interessi principali è il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Salvo disposizione contraria del regolamento stesso, ai sensi dell'art. 7 Reg. CE 1346/2000 si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura (lo “Stato di apertura”). Può però accadere che il debitore, per il quale è già stata aperta una procedura di insolvenza (procedura principale), abbia una o più dipendenze (attenzione: non singoli beni) in altri Stati dell'Unione Europea diversi da quello in cui ha il centro di interessi principali. In tali casi è possibile che, parallelamente alla procedura di insolvenza principale, si aprano altre procedure secondarie, attinenti ai beni posti nel luogo in cui vi è la dipendenza. Ai sensi dell'art.  3, par. 2, Reg. UE 848/2015, infatti, se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio. È pertanto necessaria la presenza, negli altri Stati membri dell'UE, di una dipendenza; non sarebbe sufficiente la presenza di singoli beni o conti bancari. La “dipendenza” del debitore ai sensi dell'art. 3, par. 2 del regolamento, implica infatti un minimo di organizzazione e un certo grado di stabilità ai fini dell'esercizio di un'attività (C.Giust. UE 20 ottobre 2011 C-396/2011). 

In conclusione, è possibile che un debitore si veda aprire più procedure di insolvenza in diversi Stati UE. È però necessario che abbia più “dipendenze”, cioè un minimo di organizzazione e un certo grado di stabilità ai fini dell'esercizio di un'attività, e non semplicemente singoli beni nei vari Stati.

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