Ammissibile per la Cassazione il cumulo della domanda di separazione e di quella di divorzio nei procedimenti su domanda congiunta
24 Ottobre 2023
Massima In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il caso I coniugi Tizio e Caia proponevano ricorso congiunto al Tribunale chiedendo di pronunciare la separazione alle condizioni indicate e, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1° dicembre n. 898 dalla comparizione dei coniugi davanti al giudice relatore nella causa di separazione e previo il passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate. I coniugi comparivano ed il giudice relatore, sentiti gli stessi, evidenziava alle parti che si trattava di questione esclusivamente di diritto, non ancora risolta dalla Corte di Cassazione e necessaria ai fini della definizione del giudizio che presentava gravi difficoltà interpretative. All'esito della discussione invitava ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c. le parti a prendere posizione sul punto. Le parti insistevano per l'ammissibilità del ricorso con domanda congiunta di separazione e divorzio e il Giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per l'emissione dell'ordinanza ex art. 363-bis c.p.c. Il Tribunale disponeva il rinvio pregiudiziale degli atti ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto con sospensione del procedimento sino alla restituzione degli atti. Il Primo Presidente della S.C. riteneva ammissibile la questione proposta ed assegnava la stessa alla prima sezione civile attesa la specificità della questione processuale prospettata e la sua esclusiva attinenza all'area del diritto di famiglia. La questione La questione esaminata dalla Cassazione afferisce alla possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta oltre che nei procedimenti contenziosi come espressamente previsto dall’art. 473-bis.51 c.p.c. Le soluzioni giuridiche Il legislatore non ha espressamente disciplinato la possibilità di cumulare la domanda di separazione e quella di divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta. Buona parte delle prime pronunce giurisprudenziali di merito edite si erano espresse in favore della possibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti congiunti (cfr. Trib. Milano 5 maggio 2023, n. 3542; Trib. Lamezia Terme 13 maggio 2023; Trib. Vercelli, 17 maggio 2023, n. 230; Trib. Salerno, 5 giugno 2023, n. 2469; per l'ammissibilità anche Trib. Genova, verbale riunione ex art. 47-quater ord. giud. del 8.3.2023; Trib. Vercelli, protocollo n. 73/23 del 15.3.2023). Non erano, tuttavia, mancate pronunce di segno contrario che avevano ritenuto l'inammissibilità del cumulo delle domande congiunte di separazione e divorzio (cfr. Trib. Ferrara, 31 maggio, n. 406, Trib. Firenze 16 maggio 2023, n. 1473; per la soluzione negativa v. anche comunicazione del Presidente del Tribunale di Bari del 6.4.2023, nonché comunicazione del Presidente del Tribunale di Padova del 7.4.2023). Il Tribunale di Treviso, chiamato a decidere su una domanda congiunta di divorzio e separazione in sede consensuale, aveva ritenuto configurabili i presupposti richiesti per l'applicazione dell'art. 363-bis c.p.c. e disposto il rinvio pregiudiziale alla S.C. La prima sezione civile – cui la questione era stata assegnata dal Primo Presidente – con la pronuncia in commento si è espressa a favore dell'ammissibilità del cumulo delle domande di separazione e divorzio anche nei procedimenti su domanda congiunta. I Giudici di legittimità hanno evidenziato che non si rinvengono, sotto il profilo sistematico e con riferimento ai principi generali, ostacoli alla ammissibilità del cumulo delle domande atteso che la trattazione della domanda congiunta di divorzio sarà condizionata all'omologazione della separazione consensuale, oltre che al decorso del termine minimo di separazione. In particolare, hanno chiarito che la contemporanea presentazione di domanda di separazione e domanda di divorzio integra un'ipotesi di cumulo condizionato di domande, con la precisazione che detto cumulo non è voluto (solo) dalle parti ma è condizionato direttamente dal legislatore, nel momento in cui l'art. 3 l. div., definisce come procedibile la domanda “condizionata e cumulata” di divorzio al decorso del termine semestrale. La prima sezione non ha, altresì, condiviso l'obiezione secondo la quale il cumulo di domande rallenterebbe la definizione del giudizio perché le parti dovrebbero attendere il termine di sei mesi previsto dalla legge, con conseguente onere di rinvio della udienza a data successiva a tale scadenza. Tale spazio temporale andrebbe, infatti, rispettato anche nella ipotesi in cui si ritenesse inammissibile il cumulo, peraltro in tal caso vi sarebbe anche l'aggravio di dover riaprire un procedimento introducendolo ex novo, con le conseguenti incombenze correlate alla fissazione di udienza dopo la proposizione del separato ricorso per divorzio congiunto. Ad avviso della S.C. consentire alle parti, all'esito della irreversibilità della crisi matrimoniale, di poter trovare in un'unica sede un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione che su quelle di divorzio, concentrando in un unico ricorso l'esito della negoziazione delle modalità di gestione complessiva di tale crisi e disciplinando una volta per tutte la gestione dei figli ed i rapporti economici e patrimoniali, realizza indubbiamente un “risparmio di energie processuali” che può indurle al ricorso cumulato di domande congiunte. Osservazioni La pronuncia in esame risulta particolarmente importante in quanto la S.C. ha ritenuto che il cumulo di domande non si pone in contrasto con il divieto di patti prematrimoniali giacchè “deve osservarsi che si tratta unicamente di domande proposte in funzione di una pronuncia di divorzio per la quale non è ancora decorso il termine di legge e il cumulo non incide sul c.d. carattere indisponibile dei patti futuri, trattandosi di un accordo unitario dei coniugi sull'intero assetto delle condizioni … pur sempre sottoposto al complessivo vaglio del Tribunale”. Inoltre, con un importante obiter dictum ha evidenziato che “L' orientamento richiamato da questo giudice di legittimità (divieto dei patti prematrimoniali) dovrà presto confrontarsi con l'assetto attuale della Riforma, in cui la domanda di divorzio è espressamente proponibile all'interno del procedimento contenzioso per separazione personale, cosicché può accadere che le parti all'interno di uno stesso processo trovino, dopo una fase più o meno lunga di conflitto, un accordo tanto sulla separazione quanto sul divorzio”. La S.C., pur non avendo ritenuto ostativo al cumulo delle domande l'assenza di norme che disciplinino la gestione delle c.d. sopravvenienze (quid novi sorto durante i sei mesi tra separazione e divorzio), non ha tuttavia fornito indicazioni operative ai giudici in ordine alla gestione processuale delle medesime, limitandosi a precisare che “potrà semmai determinare l'applicazione, con il dovuto adattamento, di orientamenti giurisprudenziali da questo giudice di legittimità già affermati”. Il riferimento è all'orientamento che, con riguardo al contesto normativo ante riforma, riteneva irrilevante la revoca del consenso successiva al deposito del ricorso per divorzio congiunto (cfr. Cass. civ., sez. VI, 13 febbraio 2018, n. 10463; Cass. civ., sez. I, 8 luglio 1998, n. 6664). Una soluzione operativa potrebbe essere quella profilata dal Tribunale di Milano (Trib. Milano 5 maggio 2023, n. 3542) che, nel ritenere ammissibile il cumulo delle domande congiunte, ha evidenziato alle parti che una eventuale richiesta di modifica unilaterale delle condizioni di divorzio indicate nel ricorso potrà essere ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. Il Tribunale ha preavvertito che in tale ipotesi, qualora le parti non raggiungano un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni concordate, provvederà a rigettare la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c. (in tal senso v. anche Trib. Salerno, 5 giugno 2023, n. 2469). Meno percorribile appare la strada della prosecuzione del divorzio in forma contenziosa sia perché mancano norme disciplinanti le modalità con cui procedere al mutamento del rito da congiunto a contenzioso, sia in quanto le parti sono spesso assistite da un unico difensore (che dovrebbe rinunciare al mandato ed essere sostituito da altri due difensori, uno per ciascuna parte). Riferimenti Simeone, Separ-orzio: arriva il sì della Cassazione (e una timida apertura ai patti prematrimoniali), in IUS Famiglie (ius.giuffrefl.it), 17 ottobre 2023; Costabile, Il punto sul «Separ-orzio», in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 14 giugno 2023; Danovi, Per l’ammisibilità della domanda congiunta (cumulata) di separazione e divorzio (prime riflessioni nell’era della riforma Cartabia), in Dir. e Fam. 2023, 5, 487; Donzelli, Il problema del cumulo delle domande di separazione e divorzio nel procedimento su ricorso congiunto, in www.iudicium.it, 2023, 05; Tommaseo, Separazione e divorzio: domande cumulate anche nel ricorso congiunto?, in www.altalex.com; Vaccari, Il cumulo di domande di separazione e divorzio nei ricorsi congiunti: un ulteriore passo verso il superamento del principio di indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale?, in IUS Processo civile (ius.giuffrefl.it), 6 ottobre 2023. |