Per la procedura familiare ex art. 66 CCII le richieste devono essere omogenee

La Redazione
23 Ottobre 2023

Il Tribunale di Bari, escludendo l’applicazione dell’art. 66 CCII, dispone la trattazione separata, con formazione di autonomo fascicolo telematico, della richiesta di accesso all’esdebitazione dell’incapiente ex art. 283 CCII presentata dai famigliari dei proponenti una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 67 CCII.

La procedura familiare ex art. 66 CCII può operare in quanto i membri della famiglia propongano tutti una medesima procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento. Tale procedura non può, invece, operare laddove taluni componenti propongano una procedura di sovraindebitamento e altri avanzino richiesta di accesso all'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII.

Nel caso in cui ciò avvenga, la richiesta di accesso all'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII deve essere trattata separatamente, con formazione di separato fascicolo telematico da parte della Cancelleria nel quale il professionista che assiste il richiedente inserisce la relativa documentazione.

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