Il proprietario dell’immobile pignorato può votare durante l’assemblea di Condominio?
25 Ottobre 2023
Il caso . Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., i condomini ricorrenti avevano chiesto l'annullamento della delibera di nomina del nuovo amministratore assunta dall'assemblea condominiale con il voto contrario di essi impugnanti. Pronunciando in contraddittorio con il predetto Condominio, in persona del suo amministratore pro tempore, e con atri condomini volontariamente intervenuti in posizione adesiva rispetto a quella dell'ente di gestione convenuto, sia il Tribunale che la Corte territoriale respingevano il ricorso. Avverso tale ultimo provvedimento, i condomini proponevano ricorso in Cassazione contestando la sentenza d'appello per aver erroneamente respinto il mezzo di gravame con il quale essi avevano riproposto la tesi, già sostenuta in prime cure, secondo cui il condomino Tizio non poteva ritenersi legittimato a partecipare all'assemblea, atteso che, anteriormente a quella data, l'appartamento di sua proprietà era stato sottoposto a pignoramento e il competente giudice dell'esecuzione aveva provveduto alla nomina di un custode dell'immobile. Accertamento del voto determinante ai fini della delibera . I ricorrenti rimproveravano alla Corte di non aver considerato che il voto espresso in quella sede era risultato determinante ai fini dell'approvazione della delibera di nomina del nuovo amministratore, giacché, in mancanza di esso, non sarebbe stata raggiunta la maggioranza qualificata. Tuttavia, secondo la S.C., nel caso in esame, gli odierni ricorrenti avevano contestato la delibera non per l'omessa convocazione del custode giudiziario dell'immobile di proprietà del condomino Tizio, sottoposto a esecuzione forzata, bensì sotto il diverso profilo dell'asserito difetto di legittimazione del predetto condomino a partecipare all'adunanza e ad esprimere in essa il proprio voto, risultato poi decisivo ai fini della formazione della maggioranza richiesta. Legittimazione in caso di bene sottoposto a pignoramento In base alla lettura coordinata delle disposizioni (art. 67, comma 1, disp. att. c.c. e art. 586 c.p.c., richiamato dall'art. 590, comma 2, c.p.c.), il Legislatore riconosce la legittimazione a partecipare all'assemblea con delega scritta e, nella fase di esecuzione forzata, che la proprietà dell'immobile passa dal debitore all'aggiudicatario o assegnatario soltanto a seguito della pronuncia del decreto di trasferimento. Pertanto, qualora l'immobile staggito sia ricompreso in un edificio condominiale, il debitore esecutato conserva la legittimazione a partecipare all'assemblea e alle relative deliberazioni, per la quota millesimale di sua spettanza, fino a quando non sia stato emesso il decreto traslativo, essendo detta legittimazione collegata allo status di condomino, e quindi alla titolarità del diritto dominicale sull'immobile medesimo. Il quesito: cosa accade nell'ipotesi in cui il giudice dell'esecuzione non nomini custode dell'immobile pignorato una persona diversa dal debitore? La questione riguarda il caso in cui il giudice dell'esecuzione, avvalendosi del potere attribuitogli dall'art. 559, comma 2, c.p.c. nel testo, applicabile ratione temporis, vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, non nomini custode dell'immobile pignorato una persona diversa dal debitore. Secondo la S.C., i poteri del custode sono quelli derivati direttamente dalla legge o determinati con provvedimento giudiziale; ne consegue che, in assenza di un'espressa previsione normativa ad hoc, e salvo che il giudice dell'esecuzione abbia fornito sul punto specifiche istruzioni operative, contenute nel provvedimento di nomina del custode o in altro successivo, la partecipazione alle assemblee condominiali non può ritenersi inclusa fra i compiti dell'ausiliario. A conferma di questa soluzione sembra deporre anche l'art. 3, comma 2, lettera b), del D.M Giustizia del 15 maggio 2009, n. 80 che, ai fini della determinazione dei compensi dei custodi dei beni pignorati, include la partecipazione alle assemblee di Condominio tra le attività straordinarie di custodia dei beni immobili. Nel caso in esame, in particolare dall'istruttoria di causa, non era emerso che all'Istituto Vendite Giudiziarie fosse stato conferito dal giudice dell'esecuzione il potere di intervenire, in qualità di custode, alle assemblee del Condominio di cui faceva parte l'immobile pignorato, convocata per la nomina del nuovo amministratore dello stabile; né risultava che a tale data fosse già stato pronunciato il decreto di trasferimento del bene. Dunque, a parere della Cassazione, era coerente con il descritto contesto riconoscere al condomino esecutato la perdurante legittimazione a partecipare alle assemblee condominiali, in difetto di una diversa disposizione del giudice dell'esecuzione che oneri il custode di una siffatta incombenza; disposizione che, ove assunta, dovrà essere portata a conoscenza dell'amministratore del Condominio. In conclusione . In tale procedimento, non era ravvisabile la denunciata violazione o falsa applicazione di legge, avendo la Corte distrettuale correttamente riconosciuto la legittimazione del condomino a partecipare con diritto di voto alla predetta adunanza. Per le ragioni esposte, il ricorso è stato rigettato. Fonte: dirittoegiustizia.it |