La negoziazione assistita nel rito del lavoro
25 Ottobre 2023
L'art. 9 del d.lgs. n. 149/2022, ha introdotto l'art. 2-ter al d.l. n. 132/2014, convertito con modificazioni nella l. n. 162/2014. Ivi si prevede che: “Per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, le parti possono ricorrere alla negoziazione assistita senza che ciò costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche assistita da un consulente del lavoro. All'accordo raggiunto all'esito della procedura di negoziazione assistita si applica l'articolo 2113, quarto comma, del codice civile. L'accordo è trasmesso a cura di una delle due parti, entro dieci giorni, ad uno degli organismi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.” Sempre la riforma Cartabia ha di conseguenza previsto l'abrogazione dell'inciso contenuto nell'art. 2, comma 2, lett. b), d.l. n. 132/2014, che escludeva dal novero delle controversie negoziabili, oltre a quelle concernenti diritti indisponibili, la materia del lavoro. Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2023 agli altri mezzi di risoluzione alternativa della controversia, già previsti in materia di lavoro, mezzi che hanno subito nel tempo numerose modifiche sia in merito alla loro natura che in merito alla loro obbligatorietà o meno, si aggiunge la negoziazione assistita. Il riferimento è alle materie contenute nell'art. 409 c.p.c., pertanto la negoziazione assistita potrà applicarsi sia alle controversie laburistiche in senso stretto, ivi incluse quelle relative al pubblico impiego privatizzato, sia a quelle definite come attività parasubordinate, nonché, forse, anche alle residuali controversie agrarie, che pur assoggettate al rito speciale del lavoro, risultano assegnate alle sezioni specializzate agrarie. Come stabilisce la norma sopra citata tale mezzo di risoluzione alternativa delle controversie non è condizione di procedibilità ma ha natura facoltativa e deflativa. |