Danno da mancata assunzione: non è erogabile la liquidazione con l’intera somma dei compensi spettanti all’interessato nel periodo di riferimento
25 Ottobre 2023
Per un errore nella valutazione di alcuni titoli, il lavoratore non è arrivato primo in graduatoria, perdendo l'opportunità di stipulare un contratto di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità. Avendo tale contratto durata limitata, al momento in cui è stato accertato giudizialmente l'errore, il tempo decorso non ha consentito al lavoratore di conseguire il bene anelato. Ha egli diritto a ottenere le retribuzioni che avrebbe percepito in caso di corretta valutazione dei titoli ab initio? In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza in materia, in caso di mancata assunzione non può essere accordata al danneggiato l'intera somma dei compensi spettanti nel periodo di interesse, in quanto ciò si tradurrebbe in un vantaggio eccessivo, potendo e dovendo egli, medio tempore, concentrare i propri sforzi verso ulteriori occasioni lavorative. In generale, dunque, il danno per mancata o tardiva assunzione non può automaticamente comportare una vera e propria restitutio in integrum, occorrendo invece, caso per caso, individuare l'entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del (mancato) datore (art. 1223 c.c.). Pertanto, pur sussistendo un pregiudizio a danno del lavoratore, la liquidazione del danno non può che avvenire ai sensi dell'art. 1226 c.c. La quantificazione del danno, pertanto, non deve essere rapportata all'eventuale gravità della perpetrata illegittimità ma, piuttosto, alla effettiva entità del pregiudizio subito che il lavoratore è tenuto a precisare. |