"Decreto Asset": rifinanziamento CIGS e incentivi alla ricollocazione sul mercato del lavoro per i dipendenti ex Alitalia

26 Ottobre 2023

Il Decreto c.d. “Asset” (d.l. n. 104/2023, convertito, con modificazioni  in l. n. 136/2023) aggiunge un altro tassello nella intricata vicenda che riguarda i dipendenti di Alitalia – Società aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A., prevedendo incentivi per i datori di lavoro che decidano di assumere alle proprie dipendenze i lavoratori coinvolti dalla procedura di amministrazione straordinaria delle due società e non transitati al nuovo vettore, ITA Airways.

La scelta di dar vita a una nuova compagnia aerea di Stato è stata attutata perseguendo l'obiettivo di creare una cesura netta rispetto ad Alitalia. Tale elemento era centrale sia per rassicurare la Commissione Europea in merito alla discontinuità economica tra le due compagnie aeree – così evitando il rischio che il potenziale rimborso dei prestiti ponte ricevuti da Alitalia dallo Stato italiano nel 2017 e nel 2019 e oggetto di procedura di infrazione, in quanto ritenuti in violazione delle disposizioni comunitarie in tema di concorrenza, fosse richiesto a ITA Airways –, sia ai fini della tenuta del complessivo piano industriale del nuovo vettore che ha assorbito soltanto parzialmente il personale precedentemente impiegato dalle due società.

La struttura di una tale operazione è sembrata sin da subito non solo in contrasto con la nuova ratio del sistema di integrazione salariale, così come riformati a partire dal d.lgs. n. 148/2015 (basti pensare alla “sospensione temporanea” dei rapporti di lavoro intrattenuti con un vettore che avrebbe cessato definitivamente ogni attività di trasporto aereo dal 15 ottobre 2021), ma anche potenzialmente a rischio di violazione dei principi dettati dalla normativa nazionale ed europea a protezione dei lavoratori in occasione di un trasferimento di azienda o di un ramo della stessa.

Proprio a quest'ultimo riguardo, sono già interventute, negli ultimi mesi, le prime pronunce dei Tribunali del Lavoro di Roma e Milano (Trib. Roma 26 luglio 2023, n. 6205; Trib. Milano 1° giugno 2023, n. 1227), che hanno accolto i ricorsi di alcune centinaia di dipendenti di Alitalia accertando la sussistenza di una cessione di ramo di azienda a ITA Airways, con conseguente diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultima.

In un tale contesto di perdurante incertezza sul futuro degli dipendenti Alitalia, il governo ha varato un sistema di incentivi per cercare delle soluzioni volte alla possibilità della loro ricollocazione sul mercato del lavoro, nonché il rifinaziamento degli ammortizzatori sociali straordinari attualmente previsti in loro favore.

In particolare, l'art. 12 del menzionato Decreto Asset, rubricato “Misure a favore dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa”, prevede uno schema di premialità per i datori di lavoro privati che, nel periodo intercorrente tra il 1º gennaio 2024 al 31 ottobre 2024, assumano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, i lavoratori precedentemente occupati da Alitalia – Società aerea italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. Nello specifico, ciascun datore sarà esonerato dal versamento del 100% delle somme dovute a titolo di contribuzione  previdenziale prevista per tali rapporti, per un periodo di 36 mesi dalla costituzione dello stesso, entro il limite massimo di 6.000 Euro annui.   

In aggiunta, il medesimo decreto riconosce, in favore della categoria di lavoratori in argomento, la possibilità di fruizione del trattamento di integrazione salariale, già riconosciuto nel 2021, anche successivamente alla conclusione dell'attività della gestione commissariale, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 ottobre 2024.

La prestazione integrativa del trattamento salariale sarà erogata a spese del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nella misura del 60% della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilità lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuità, percepite dai lavoratori coinvolti nell'anno precedente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. In ogni caso, l'importo massimo mensile del trattamento non potrà superare i 2.500 Euro.

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