Anche la mera contiguità spaziale fra lo studio dell’avvocato e l’organismo di mediazione è suscettibile di ledere l’imparzialità e l’indipendenza dell’avvocato mediatore

26 Ottobre 2023

Per la Cassazione la continuità fisica consistente nella condivisione del comune ingresso dello studio dell’avvocato di una delle parti e dell’organismo di mediazione, del comune pianerottolo e di un vano/anticamera, pur nella diversità delle porte d’accesso e dei locali propri dello studio dell’avvocato e dell’organismo di mediazione, è idonea a compromettere l’apparenza del requisito dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’organismo di mediazione.

Massima

L'art. 62 del Codice Deontologico Forense vieta all'avvocato-mediatore di fissare la sede dell'organismo di mediazione non solo presso il suo studio, ma anche in un luogo contiguo al medesimo; anche la mera contiguità spaziale tra la sede dell'organismo di mediazione e quella dello studio del professionista è vietata dalla norma, costituendo un fattore sufficiente a far dubitare i terzi dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'avvocato-mediatore.

Il caso

Nel corso di una mediazione, una delle parti del procedimento informava il proprio avvocato che il difensore di controparte, oltre a rivestire la carica di presidente dell’organismo di mediazione adito, aveva stabilito il proprio studio professionale nel medesimo appartamento in cui aveva sede l’organismo.

Denunciato l’accaduto al Consiglio dell'Ordine competente, il professionista respingeva l’accusa della violazione delle regole deontologiche, altresì precisando di non aver preso parte all'incontro fissato per la mediazione. Inoltre, chiariva che la sede dell'Organismo e quella dello studio legale, sebbene avessero sede nello stesso immobile, erano da ritenersi distinte, avendo i due uffici ingressi e locali diversi.

All’esito dell’istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina riteneva violato l’art. 55-bis (oggi 62) del Codice Deontologico Forense, di conseguenza comminando all’incolpato la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due mesi.

La decisione, impugnata innanzi al Consiglio Nazionale Forense, veniva confermata: il CNF, infatti, riteneva che la situazione di fatto accertata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina, in quanto lesiva dell’indipendenza e imparzialità dell'avvocato-mediatore, era in grado di integrare la violazione del Codice Deontologico Forense.

La questione

Avverso tale provvedimento viene proposto ricorso per cassazione, articolato in ben otto motivi di censura; tra di essi particolarmente rilevante risulta il sesto motivo che permette alle Sezioni Unite di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 62 Codice Deontologico Forense.

In particolare, viene chiesto alla S.C. se l'art. 62 Codice Deontologico Forense, così come il previgente art. 55-bis dello stesso codice vieti soltanto la coincidenza della sede dell'organismo di mediazione con quella dello studio dell'avvocato-mediatore o anche la mera vicinanza o contiguità.

Le soluzioni giuridiche

Le Sezioni Unite rigettano il ricorso, osservando che anche la mera contiguità spaziale costituisce un elemento sufficiente a far ritenere che l’avvocato-mediatore abbia leso i fondamentali principi di imparzialità e indipendenza e più in generale «l'immagine della professione e dell'istituto della mediazione».

A tale conclusione può agevolmente giungersi non solo in virtù dell’art. 55-bis del Codice Deontologico Forense (oggi trasfuso nell’attuale art. 62 dello stesso codice), ma anche in considerazione della circostanza che lo svolgimento imparziale dell'attività di mediazione è un dovere sia del singolo mediatore sia dell’organismo di mediazione.

Pertanto, avendo il giudice disciplinare accertato che «lo stato dei luoghi era tale da ingenerare una situazione evidente di coincidenza», avendo lo studio professionale e la sede dell’organismo di mediazione «un comune ingresso, un comune pianerottolo, un vano e un'anticamera condivisi», non pare dubbio che il comportamento dell’avvocato abbia senz’altro leso i principi salvaguardati dall’art. 62 del Codice Deontologico Forense, secondo l’interpretazione adeguatrice della norma operata dal giudice a quo alla luce dell’attuale «contesto storico sociale». 

Osservazioni

Stando all'art. 62, comma 5 del Codice Deontologico Forense, «l'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione». La norma, che ricalca pedissequamente il comma 4 dell'art. 55-bis del previgente codice deontologico, è stata introdotta allo scopo di dare concreta attuazione alle indicazioni (per vero più generiche) contenute nell'art. 14 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dell'art. 4 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.

In particolare, l'art. 14 del d.lgs. n. 28/2010 nella sua formulazione originaria imponeva in capo al mediatore l'obbligo di sottoscrivere per ciascun affare per il quale era designato «una dichiarazione di imparzialità», la quale oggi è divenuta, a seguito delle modifiche operate all'articolo dal d.lgs. n. 149/2022 di riforma del processo civile, una dichiarazione «di indipendenza e di imparzialità».

Tali garanzie di indipendenza e di imparzialità sono altresì imposte all'organismo di mediazione nello svolgimento del relativo servizio dall'art. 4, comma 2, lett. e) del D.M. n. 180/2010 citato. 

Alla luce della scelta normativa, si giustifica la decisione del CNF di prevedere all'interno del Codice Deontologico precise prescrizioni finalizzate non solo ad esaltare le competenze tecniche degli avvocati mediatori, ma anche gli aspetti etici e deontologici della professione di avvocato nell'ambito del procedimento di mediazione, all'evidente scopo di evitare che i cittadini possano subire «”irreversibili pregiudizi” dall'operato di una figura di mediatore … debole nei presidi di carattere etico e deontologico» (così testualmente la Relazione sulle modifiche apportate al Codice Deontologico Forense a seguito dell'entrata in vigore dell'istituto della mediazione/conciliazione). 

A tal riguardo, al pari di quanto previsto dall'art. 61 CDF con riguardo all'arbitrato, dal quale istituto il CNF ha scelto di ispirarsi in considerazione della circostanza che l'attività di mediazione, pur essendo priva dei caratteri di strumento decisorio tipici dell'arbitrato, condivide con quest'ultimo istituto i carattere di valutazione e giudizio della fattispecie concreta sottoposta all'esame del mediatore, viene imposto in capo all'avvocato-mediatore il divieto di ospitare presso il suo studio la sede dell'organismo di mediazione per il quale egli presta l'attività di mediatore. La contiguità, spaziale e logistica, tra studio e sede dell'organismo costituisce infatti fattore sufficiente per profilare una ipotetica commistione di interessi, tale di per sé sola di far dubitare dell'imparzialità dell'avvocato-mediatore.

Insomma, va tutelato non solo il principio di imparzialità, della terzietà e della equidistanza rispetto agli interessi delle parti coinvolte nel procedimento di mediazione non solo nella sua concretezza, ma anche nella sua semplice potenzialità.

Discorso diverso deve essere condotto nel diverso caso in cui l'avvocato accolga nel suo studio la sede di un organismo di mediazione senza contemporaneamente farne parte quale mediatore (o al contrario sia la sede dell'organismo di mediazione ad ospitare un avvocato che non svolga attività di mediatore): in tal caso, deve escludersi la (quantomeno astratta) lesione dei principi di imparzialità e indipendenza, ma deve senz'altro ritenersi integrato il divieto di accaparramento di clientela previsto e sanzionato dall'art. 37 del codice deontologico.

Riferimenti

AA. VV., Diritto della mediazione civile e commerciale, a cura di Marinaro, 2023, 111 ss.;

Cerri, Il nuovo art. 55 bis del codice deontologico forense e l’”adeguata competenza” del mediatore-avvocato, in Società, 2011, 11, 1331 ss.;

Menichino, Il nuovo ruolo e le competenze dell’avvocato in mediazione nell’ambito della giustizia “privata”, in Contratti, 2015, 10, 948 ss.

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