L’ATP non costituisce la sede per formulare domande risarcitorie

La Redazione
26 Ottobre 2023

Nel caso esaminato l’appellante contestava la statuizione di inammissibilità della domanda risarcitoria per perdita di chance, evidenziando che la stessa doveva ritenersi implicitamente proposta nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c., le cui conclusioni richiamavano il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., nel quale la domanda era stata esplicitamente formulata.

Il procedimento per ATP ha una funzione istruttoria e conciliativa. Esso, dunque, non ha ad oggetto domande in senso proprio, né costituisce la sede per formulare pretese risarcitorie, essendo ciò possibile esclusivamente nel successivo ed eventuale giudizio di merito.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.