Nessun danno patrimoniale se l’avviso nella bacheca condominiale è rimasto affisso per poco tempo

26 Ottobre 2023

Il Tribunale di Milano, rigettando la richiesta di risarcimento danni di due condomini i cui nomi erano stati affissi in bacheca in relazione agli abusi edilizi compiuti, ha ribadito la necessità ai fini del risarcimento della "serietà del danno" e della prova del danno anche per presunzioni.

Due condomini citavano in giudizio la società erogatrice dei servizi di amministrazione condominiale per l'asserita illegittima divulgazione dei loro dati personali.

In particolare, gli attori lamentavano che era stata affissa presso la bacheca condominiale dello stabile la copia stampata di un'ordinaria informativa, già trasmessa a mezzo mail in via riservata ai soli consiglieri di condominio, al fine di informare i condomini sull'esito favorevole dell'esposto presentato dal condominio per denunciare le irregolarità e le difformità di natura edilizio-urbanistica collegate alle costruzioni eseguite sui terrazzi di proprietà degli attori.

L'amministratore dello stabile per conto della società affermava sotto giuramento di non aver mai autorizzato né promosso l'apposizione del comunicato nella bacheca condominiale e di aver appreso dell'avvenuta affissione della stampa soltanto a seguito delle contestazioni inviate, tramite PEC, dal legale degli attori.

Inoltre dall'istruttoria risultava come l'amministratore dello stabile per conto della società, non appena venuto a conoscenza dell'avvenuta affissione dell'avviso in questione nella bacheca condominiale, avesse immediatamente allertato telefonicamente il custode del caseggiato che prontamente aveva rimosso il comunicato dalla bacheca.

Alla luce della ricostruzione dei fatti, il Tribunale milanese ha dato torto agli attori. In particolare a seguito della predetta denuncia degli abusi commessi dagli attori, ne era scaturita una vertenza amministrativa fra il condominio stesso e gli attori, il cui esito favorevole era stato comunicato in occasione di un'assemblea alla presenza degli stessi attori, mentre una copia dell'ordine di demolizione dei manufatti abusivi era stata distribuita ai presenti in assemblea e allegata al relativo verbale assembleare.

Il documento quindi era ampiamente noto alla collettività e comunque - come è emerso dalle credibili deposizioni dei testimoni - il comunicato oggetto di contestazione è stato fatto prontamente rimuovere dalla bacheca condominiale; di conseguenza per lo stesso Tribunale l'avviso è rimasto affisso nella bacheca condominiale per un tempo da ritenersi troppo esiguo per aver concretamente cagionato un danno non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 c.c. Per il Garante la bacheca condominiale può essere utilizzata solo per generiche informazioni di servizio inerenti la gestione condominiale (ad esempio data e ora di accesso nelle proprietà esclusive per letture dei contatori, rilievi di un tecnico ecc.).

La Cassazione ha recentemente evidenziato che è illegittima e ingiustificata l'affissione in una bacheca (esposta al pubblico e soggetta ad essere vista da parte di un numero indefinito di soggetti) di un avviso di convocazione contenente il riferimento ad una richiesta di conciliazione di un condomino in riferimento ad un decreto ingiuntivo subito, soprattutto se l'avviso è già stato comunicato a tutti i condomini.

Al contempo la bacheca condominiale non può essere utilizzata per fini personali o, ancora meno, per divulgare informazioni su procedimenti giudiziari in corso a carico di qualcuno, in quanto ciò consente la divulgazione delle notizie, anche a terzi, estranei al condominio.

È bene ricordare che la normativa in materia di trattamento dei dati personali prevede, in caso di violazione, l'onere di risarcire il danneggiato dei danni patrimoniali e non. L'interessato, dal canto suo, ha il dovere di dimostrare il pregiudizio subito e il danno, se di una certa serietà, può essere liquidato dal giudice anche in via equitativa.

In conclusione, tenendo conto della ricostruzione dei fatti storici, i giudici hanno escluso che gli attori siano riusciti ad assolvere il proprio onere probatorio circa l'esistenza di un danno risarcibile da lesione del diritto all'autodeterminazione da loro asseritamente subito.

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