Appalto irregolare: legittimazione dell’ente previdenziale all’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore
03 Novembre 2023
L'ente previdenziale, al fine di far valere le correlate pretese contributive, è legittimato a rivendicare, anche solo incidenter tantum, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi abbia utilizzato la prestazione del lavoratore ma non ne sia formalmente il datore (appalto irregolare), pur non avendo in tal senso agito lo stesso lavoratore? La Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di omesso versamento dei contributi previdenziali, l'accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto, da cui discende il potere dell'ente previdenziale di applicare le relative sanzioni, costituisce oggetto di questione pregiudiziale di cui il giudice può conoscere in via incidentale. Non è necessaria, pertanto, la previa azione del lavoratore interessato per l'accertamento dell'interposizione fittizia e la conseguente costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo. Con specifico riferimento all'appalto irregolare, è stata ritenuta sussistente la legittimazione dell'enti previdenziale a proporre un'azione finalizzata a far valere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra committente e lavoratore e, a favore di queste conclusioni, è stato posto l'accento sull'indisponibilità del regime previdenziale, che non può essere condizionato all'iniziativa del lavoratore che denunci l'irregolarità, nonché sull'autonomia del rapporto di lavoro da quello previdenziale. Tali rapporti, infatti, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi. Tale interpretazione, infine, non sarebbe contraddetta nemmeno dal dato letterale della legge applicabile: l'azione dell'ente previdenziale, finalizzata all'accertamento della sussistenza in fatto di un rapporto di lavoro subordinato tra l'utilizzatore e il lavoratore, trova fondamento (rectius la sua causa petendi) nell'art. 2094 c.c. e non nelle disposizioni in materia di appalto irregolare, non risultando impedito a ogni interessato di far valere la nullità degli atti interpositori che sono oggetto di sanzione. |