Sicurezza sul lavoro: adeguatezza delle misure cautelari adottate e responsabilità del datore
02 Novembre 2023
Tenuto che la responsabilità datoriale per infortunio o malattia ha natura contrattuale, è sufficiente la verificazione dell'evento dannoso per ritenere accertata l'inadeguatezza delle misure cautelari adottate? La responsabilità datoriale conseguente alla violazione delle regole dettate in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha natura contrattuale, perché il contenuto del contratto individuale di lavoro risulta integrato per legge (ex art. 1374 c.c.) dalla disposizione che impone l'obbligo di sicurezza. Tuttavia, la giurisprudenza nega che si possa parlare di responsabilità obiettiva come regola di imputazione dei danni, sicché per affermare la responsabilità civile del datore non basta un infortunio o una malattia professionale. Ai sensi dell'art. 1218 c.c., è data, infatti, al datore-debitore la possibilità di provare che l'inadempimento deriva da una causa a lui non imputabile. Pertanto, a fronte dell'evento lesivo, il lavoratore interessato potrà invocare la responsabilità contrattuale del datore provando il rapporto di lavoro, l'attività svolta, l'evento dannoso e le conseguenze che ne sono derivate, senza dover dimostrare la colpa del datore, né individuare le regole violate o le misure cautelari che avrebbero dovuto essere adottate per evitare l'evento dannoso. Ciò non significa, però, che la verificazione dell'evento dannoso e la constatazione del nesso di causalità tra lavoro e lesione facciano automaticamente desumere l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate. Infatti, il verificarsi dell'infortunio o della malattia non implica necessariamente la colpa, ma può fondare semplicemente una presunzione relativa e il datore non sarà ritenuto responsabile solo ove riesca a fornire la prova di aver adottato tutte le misure prescritte e, comunque, suggerite dalla tecnica o dall'esperienza alla luce della concreta situazione di fatto ai sensi dell'art. 2087 c.c. |