“Valore di liquidazione” e eccedenze: una pronuncia del Tribunale di Roma

La Redazione
31 Ottobre 2023

I giudici capitolini fanno chiarezza sulle nozioni di valore di liquidazione di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 84 CCII, nonché su quella di “valore eccedente quello di liquidazione”.

Una società ha depositato, presso il Tribunale di Roma, un piano di concordato preventivo in continuità aziendale diretta ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII.

La proposta prevede, inter alia, l'applicazione delle norme di cui all'art. 84, commi 5 e 6, CCII. In particolare, la proposta prevede: (i) l'attribuzione del “valore di liquidazione” nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione (absolute priority rule); (ii) la degradazione al chirografo di parte dei crediti privilegiati, come consentito dal comma 5 dell'art. 84 CCII, “purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione”; (iii) l'attribuzione del valore eccedente quello di liquidazione tra i creditori, inclusi quelli degradati, nel rispetto della c.d. relative priority rule, con percentuali di soddisfazione decrescenti per le varie classi di creditori.

Il Tribunale fa, dunque, chiarezza sulle nozioni di:

  • valore di liquidazione ai sensi dell'art. 84, comma 5, CCII;
  • valore di liquidazione ai sensi dell'art. 84, comma 6, CCII;
  • valore eccedente quello di liquidazione.

Per calcolare il valore di liquidazione di cui all'art. 84, comma 5, CCII – afferma il Tribunale – occorre stimare il valore (alla data di deposito della domanda concordataria) che potrebbe trarsi dalla alienazione/realizzo in sede di liquidazione giudiziale dell'intero patrimonio della ricorrente. Tale valore “dovrà essere calcolato, quanto all'azienda, con riferimento al presumibile realizzo derivante dalla vendita della stessa in sede di esercizio provvisorio disposto dal Tribunale dopo l'apertura del procedimento liquidatorio ovvero al valore di liquidazione dei singoli beni aziendali laddove si ravvisi come non prevedibile – perché non conveniente – l'esercizio provvisorio rispetto alla cessazione dell'azienda ed alla vendita atomistica dei suoi beni”.

Quanto al valore di liquidazione cui fa riferimento il comma 6 dell'art. 84 CCII, il Tribunale evidenzia le ragioni per le quali esso coincide con quello del precedente comma 5. In particolare, rilevano i giudici romani che il comma 6 “va interpretato in modo coerente con quanto disposto dall'art. 112, comma 3, che regola l'opposizione per motivi di convenienza del creditore che ritenga la proposta a lui indirizzata in sede di concordato meno conveniente rispetto a quanto ricaverebbe in sede di liquidazione giudiziale. Sarebbe illogico attribuire al valore di liquidazione di cui all'art. 84, comma 6, un contenuto più ridotto di quello di cui all'art. 112 co. 3…”.

Altra ragione addotta dal Tribunale a conforto della tesi dell'identità dei due criteri di valutazione del valore di liquidazione nel comma 5 e nel comma 6 dell'art. 84 CCII consiste nel fatto che l'utilizzo del criterio distributivo della relative priority rule (di cui al comma 6), presuppone di necessità la previa degradazione ex art. 84, comma 5, CCII.

Infine, il valore eccedente quello di liquidazione consisterà, in caso di continuità diretta dell'attività d'impresa, nei flussi della continuità stessa, ossia negli utili tratti dalla domanda di concordato in poi.

Si segnala anche quanto affermato dal Tribunale in punto di azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori:

“nel concordato in continuità aziendale, come è lecita la conservazione in capo al debitore della titolarità dell'azienda (…) allo stesso modo deve ritenersi lecito proporre ai creditori di non esercitare l'azione di responsabilità; naturalmente del valore che sarebbe stato ritraibile da tali azioni dovrà tenersi conto (…) ai fini della determinazione del valore di liquidazione da ripartirsi con la regola della absolute priority rule, e ciò comporta che non tutta l'eccedenza generata rispetto al valore di liquidazione può essere distibuita secondo la regola della relative priority rule ma sino alla concorrenza del valore di liquidazione dovrà essere utilizzata per pagare integralmente almeno una parte del ceto privilegiato…”.

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