La partecipazione alla decisione del consigliere che ha redatto la proposta di definizione accelerata (… in attesa delle Sezioni Unite)
06 Novembre 2023
Massima La Prima Presidente, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., ha disposto che la Corte pronunci a Sezioni Unite su un ricorso che presenta la seguente questione, ritenuta di particolare importanza perché riguardante l'istituto, di nuovo conio, ex art. 380-bis c.p.c. (che assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nell'organizzazione della Corte di cassazione) e incidente sul principio di imparzialità del giudice: «se, nel procedimento ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., il Consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata opposta possa entrare a comporre, con la veste di relatore, il Collegio giudicante». Il caso Dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di definizione accelerata exart. 380-bis c.p.c. avanzata dal consigliere delegato, i difensori dei ricorrenti hanno presentano istanza di decisione. Ma, in seguito alla nomina dello stesso proponente a Consigliere relatore del Collegio, i medesimi ricorrenti hanno sollevato la questione dell'ipotetica illegittima costituzione del giudice; ciò in quanto la presenza nel Collegio dell'estensore della proposta exart. 380-bis c.p.c., avrebbe compromesso il principio costituzionalmente garantito dell'imparzialità del Giudice. In questo stato di cose, la Prima Presidente della Suprema Corte, sul presupposto che la questione fosse di particolare importanza, complessa ed urgente, ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi degli artt. 374, comma 2 e 376 c.p.c., affinché il Collegio allargato della nomofilachia decida se, nel procedimento exart. 380-bis c.p.c., il consigliere che ha redatto la proposta di decisione accelerata possa legittimamente comporre, nella veste di relatore, il collegio giudicante. La questione L'art. 380-bis c.p.c., come riformulato dal d.lgs. n. 149/2022, costituisce oggi il filtro che — in luogo della soppressa VI Sezione — ha lo scopo di snellire il lavoro della Corte di cassazione nelle ipotesi di ricorsi improcedibili, inammissibili nel rito e manifestamente infondati nel merito. Tale nuovo istituto — che si applica, secondo quanto sancito nell'art. 35, comma 7, del d.lgs. n. 149/2022, anche ai giudizi incardinati con ricorsi già notificati alla data del 1° gennaio 2023 — consente, fino al momento in cui non viene fissata la data della decisione, in pubblica udienza o in camera di consiglio, al Presidente della sezione cui è stato assegnato il ricorso, o al Consigliere da questi delegato, di avanzare una proposta sintetica di definizione del procedimento, allorché si ravvisino motivi di inammissibilità, di improcedibilità o di manifesta infondatezza del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto. La proposta di definizione accelerata viene notificata ai difensori delle parti che, nei quaranta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, possono formulare istanza di decisione raccogliendo una nuova procura speciale, oppure possono far decorrere i termini, in questo ultimo caso il ricorso si intende rinunciato, imponendo alla Corte di provvedere ex art. 391 c.p.c. Quando viene fissata udienza per la decisione, quasi sempre il Consigliere che ha proposto la definizione accelerata, è chiamato a comporre il Collegio che si riunirà in camera di consiglio. Possono contribuire a fare chiarezza alcune interpretazioni rese dalla giurisprudenza in relazione al dispositivo di cui all'art. 185-bis c.p.c. (secondo cui la proposta di conciliazione avanzata dal giudice alle parti, sino a quando non si esaurisce la fase istruttoria, non è motivo di ricusazione o di astensione del magistrato); così è stato ritenuto che non sussistano i presupposti della incompatibilità del Consigliere Relatore, sia perché la sua proposta è priva di carattere decisorio (Cass. civ., sez. VI, ord., n. 7541/2019), sia perché, a seguito della istanza di decisione, la questione verrà vagliata e valutata da un intero Collegio e non solo dal proponente la decisione accelerata. (Cass. civ., sez. VI-2, ord., n. 2720/2020). Stando, invece alla lettura della prevalente dottrina, la partecipazione del giudice proponente la definizione accelerata alla decisione intaccherebbe la sua imparzialità, posto che ha già conosciuto il medesimo giudizio. Sotto altro profilo non va trascurato che l'art. 380-bis c.p.c., attribuendo ad un solo giudice il potere di definire un giudizio di legittimità, finisce per introdurre la figura del giudice monocratico di legittimità, trascurando il precetto enunciato dall'art. 67 dell'ordinamento giudiziario secondo cui la Cassazione decide sempre in composizione collegiale. Ed infatti, quella avanzata dal Giudice singolo difficilmente può leggersi e considerarsi come una mera e sintetica proposta che i ricorrenti possono accettare o rifiutare. Lo si evince da una serie di motivi che possono riassumersi nei seguenti passaggi. Il primo: nella definizione accelerata il giudice singolo è svincolato ed autonomo rispetto alle posizioni del Collegio. Il secondo: se quella del giudice fosse una mera proposta, il giudizio potrebbe estinguersi unicamente con una formale manifestazione di volontà delle parti; di contro nella definizione accelerata è sufficiente il silenzio dei ricorrenti. Il terzo: ove il ricorrente dovesse richiedere la decisione, il difensore dovrà munirsi di nuova procura, quasi come se iniziasse un nuovo ed autonomo giudizio, un reclamo alla proposta comunicata o quanto meno una effettiva consapevolezza delle conseguenze nel voler tenere «fermi» i motivi di ricorso, già vagliati in prima battuta — con esito negativo — dal Consigliere «proponente». Da ultimo, chiedendo la decisione camerale (e quindi collegiale) in caso di conferma della proposta di definizione accelerata, la Corte applica una serie di misure sanzionatorie quali il raddoppio del contributo unificato, la responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., la sanzione pecuniaria da versare alla Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c. Le soluzioni giuridiche A noi pare che la soluzione al problema possa essere raggiunta dalle Sezioni Unite a livello organizzativo escludendo, mediante i criteri tabellari di formazione dei collegi, il magistrato che ha formulato la proposta ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c. dalla partecipazione al collegio che deciderà la medesima lite in caso di rifiuto della proposta, salvo riconoscere lo strumento della ricusazione alle parti, ed in primis al ricorrente, ex art. 52 c.p.c., per un'ipotesi di pre- cognizione sulla materia oggetto del contendere (art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.). Del resto, già Corte cost. 17 marzo 2023, n. 45 ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 630, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione, è ammesso il reclamo al collegio, senza prevedere che del collegio non possa fare parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato. Osservazioni In attesa di conoscere la lettura che le Sezioni Unite vorranno fornire del nuovo istituto, ci sia comunque consentito rilevare che i valori di terzietà ed imparzialità del giudice sono fondamentali sia nel nostro ordinamento giuridico quanto in quello sovranazionale. Così, non a caso, le Sezioni Unite hanno precisato che «l'esercizio della funzione giurisdizionale impone al giudice il dovere non soltanto di “essere” imparziale, ma anche di “apparire” tale; gli impone non soltanto di essere esente da ogni “parzialità”, ma anche di essere “al di sopra di ogni sospetto di parzialità”. Mentre l'essere imparziale si declina in relazione al concreto processo, l'apparire imparziale costituisce, invece, un valore immanente alla posizione istituzionale del magistrato, indispensabile per legittimare, presso la pubblica opinione, l'esercizio della giurisdizione come funzione sovrana: l'essere magistrato implica una “immagine pubblica di imparzialità”» (Cass. civ., sez. un., sent., 14 maggio 1998, n. 8906). Se l'ordinanza di rimessione lascia ben sperare su una lettura garantista e costituzionalmente orientata delle nuove norme, la consapevolezza della — a dir poco complessa — situazione in cui versa la Corte di Cassazione (intasata da un'enorme mole di ricorsi oltre che priva dello strumento del filtro soppresso dalla riforma del 2022) ci impone, nondimeno, di considerare la decisione adottata da Corte cost., 17 marzo 2021, n. 41 che, per far fronte alla grave crisi del sistema giustizia, ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che hanno consentito l'impiego dei giudici ausiliari (onorari) presso le Corti d'appello che, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l'arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria. In altre parole, la Consulta ha affermato che l'art. 106 Cost., secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari «per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli», permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Pertanto, l'istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d'appello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l'art. 106 Cost., anche se le decisioni emesse da un illegittimo collegio giudicante restano valide ed efficaci. Riferimenti F. De Stefano, La riforma del processo civile in Cassazione. Note a prima lettura, in www.giustiziainsieme.it, dell'11 gennaio 2023; P. Farina, Il giudizio di cassazione dopo il d.lgs. n. 149 del 2022, in Giustizia civile, 2023, 402 ss.; F.M. Giorgi, Riforma del processo civile in Cassazione: unificazione dei riti camerali e procedimento accelerato, in Giust. civ.com. del 14 dicembre 2022; A. Graziosi, Le nuove norme sul giudizio di Cassazione e sulla revocazione, in Riv. dir. proc. 2023, 670 ss; R. Vaccarella, “Note sull'art. 380 bis c.p.c.”, in Judicium del 08.10.2023. |