Responsabilità dell’hosting provider e diffusione non autorizzata di contenuti protetti dal diritto d’autore
06 Novembre 2023
Mediaset (RTI) aveva acquistato in via esclusiva i diritti di trasmissione in diretta tv relativi a molte squadre calcistiche a pagamento. Vimeo l.l.c., titolare di una piattaforma telematica, forniva la possibilità agli utenti di aderire a un disciplinare che prevedeva l'obbligo di registrazione e disponeva che attraverso il caricamento su tale piattaforma era possibile effettuare copie, trasmettere, distribuire pubblicamente nonchè creare opere derivate a partire dal video caricato non soggetti al pagamento di alcun corrispettivo. RTI aveva appurato, mediante l'incarico di un tecnico, che in un breve lasso temporale erano stati diffusi da Vimeo 385 brani audiovisivi per una durata complessiva di 4.439 minuti; erano stati ampiamente utilizzati i marchi oggetto di privativa e che la medesima piattaforma possedeva sofisticati strumenti tecnici per l'individuazione e l'immediata rimozione dei contenuti illeciti tramite la creazione di un contenuto campione con cui confrontare quelli caricati dagli utenti. La parte attrice deduceva la violazione dei diritti esclusivi riconosciuti dall'art. 78-ter e 79 l. n. 633/1941 ("LDA") da parte di Vimeo, qualificandolo come hosting attivo, la conseguente inapplicabilità dell'esenzione di cui al d.lgs. 70/2003 affermando altresì la responsabilità extracontrattuale della convenuta attesa l'integrazione dell'ipotesi di reato di cui agli art. 171 l. n. 633/1941 e 171-ter l. n. 633/1941. RTI chiedeva che fosse ordinata la rimozione dei contenuti illecitamente presenti sulla piattaforma Vimeo, che fosse vietato per il futuro il caricamento e utilizzo dei video a questa riferiti e agli eventi calcistici sopra indicati, che fosse emessa condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, che fosse fissata una penale per ogni giorno di ritardo nell'adempimento dell'ordine, che fosse disposta la cancellazione o sospensione delle utenze che avevano caricato i contenuti, che fosse ordinato alla controparte di comunicarle i dati identificativi degli utenti e che la sentenza fosse pubblicata su alcuni quotidiani. Il Tribunale ordinava a VIMEO LLC la rimozione dalla piattaforma di tutti i contenuti audiovisivi riproducenti estratti dei programmi Mediaset. Vimeo proponeva ricorso in appello avverso la predetta sentenza. I giudici di seconde cure, con il provvedimento in oggetto, hanno rigettato il ricorso, confermando la condanna a risarcire il danno patito da Mediaset a causa della diffusione non autorizzata dei propri contenuti protetti dal diritto d'autore. Secondo la Corte d'appello, Vimeo opera come “hosting attivo” e deve pertanto sottostare ai principi della responsabilità civile in base ai quali è responsabile per non aver impedito il caricamento di contenuti protetti da copyright sulla propria piattaforma e per non averli rimossi tempestivamente dopo aver ricevuto le diffide da parte di RTI. L'hosting attivo deve fornire prova specifica dell'impossibilità tecnica o dell'inesigibilità di verificare la violazione del copyright, bloccando il caricamento illecito dei video o rimuovendoli successivamente; inoltre “in caso di diffida, l'hosting attivo deve predisporre strumenti idonei a rimuovere le informazioni o disabilitarne l'accesso sulla base dei dati forniti da RTI anche senza indicazione dell'URL”. La Corte d'appello ha, inoltre, accertato che la scelta imprenditoriale di avere un ridotto il numero di dipendenti non può essere di per sé motivo per escludere l'esigibilità di idonei strumenti di controllo del copyright. E' stato confermato nuovamente che «non può gravare sul soggetto leso l'onere di indicare con netta precisione gli url relativi ai video illecitamente caricati, essendo sufficiente l'indicazione dei titoli e non avendo d'altro canto allegato e provato che lo staff di Vimeo, con riferimento ai circa 500 file indicati, abbia provato ad effettuare con i propri mezzi un'attività in tal senso». In merito al risarcimento del danno patrimoniale si è accertato che: il prezzo del consenso costituisce quindi il criterio minimo da adottare e la Corte di Cassazione ha evidenziato come in buona sostanza vi sia una gerarchia tra i parametri di cui all'art. 158 l. n. 633/1941 correttamente applicato nel caso di specie: non si può utilizzare altro criterio che diminuisca ulteriormente il risultato. «In tema di diritto d'autore, la violazione del diritto di esclusiva determina un danno da lucro cessante che esiste in re ipsa, restando a carico del titolare solo l'onere di dimostrarne l'entità (sempre che l'autore della violazione non fornisca la dimostrazione dell'insussistenza, nel caso concreto, di danni risarcibili). Tale pregiudizio è suscettibile di liquidazione in via forfettaria mediante l'utilizzo del criterio del prezzo del consenso di cui all'art. 158, comma 2, terzo periodo, l. n. 633 del 1941, che costituisce la soglia minima del ristoro spettante». Nel caso analizzato Vimeo non ha fornito alcuna prova dell'inesistenza del danno e anzi, attesa la risonanza internazionale della piattaforma e comunque, riguardo al mercato italiano, la notorietà di gran parte dei programmi ed eventi da cui sono stati tratti i video, vi è piuttosto la prova contraria; inoltre la valutazione del prezzo del consenso deve necessariamente essere proposta in via equitativa non essendoci precedenti specifici tra le parti. (Fonte: Diritto e Giustizia) |