Abusiva la clausola che impone al Condominio il successivo pagamento dei canoni di manutenzione dell'ascensore

07 Novembre 2023

In caso di disdetta dal contratto, non è giustificata la richiesta del pagamento del 60% dei canoni della ditta di manutenzione degli ascensori anche in presenza di fattura controfirmata dall’amministratore di Condominio. In tal caso, la clausola del contratto è vessatoria in assenza di un giustificato motivo ma, soprattutto, della mancata fornita prestazione.

l carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista va valutato alla luce del principio generale, secondo cui sono abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

La vicenda . La ditta di manutenzione degli ascensori, a seguito della disdetta da parte del Condominio, aveva emesso fattura contenente l'importo dei canoni a scadere fino allo spirare del termine contrattualmente previsto nella misura del 60% come da previsione contrattuale. Tuttavia, il Condominio contestava la fattura in quanto emessa in violazione del codice del consumo. Per le ragioni esposte, in assenza di pagamento, la ditta otteneva decreto ingiuntivo.

Avverso il provvedimento, il Condominio proponeva opposizione, denunciando la vessatorietà della clausola del contratto perché aveva determinato a carico del condominio un vero e proprio squilibrio in favore della ditta di manutenzione.

Il Giudice di pace rigettava l'opposizione sostenendo che la normativa invocata non poteva applicarsi al caso di specie essendo stata emanata dopo la sottoscrizione del contratto. Con successivo atto di appello, il Condominio contestava il provvedimento per omessa declaratoria d'ufficio della nullità della clausola vessatoria.

Condominio consumatore . Preliminarmente, giova ricordare che alla figura del Condominio è stata riconosciuta la qualifica di consumatore. Difatti, in tal senso la Corte di Giustizia UE (provvedimento n. 329 del 2 aprile 2020), ha precisato che le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una giurisprudenza nazionale che interpreti la normativa di recepimento della medesima direttiva nel diritto interno in modo che le norme a tutela dei consumatori che essa contiene siano applicabili anche a un contratto concluso con un professionista da un soggetto giuridico quale il condominio nell'ordinamento italiano, anche se un simile soggetto giuridico non rientra nell'àmbito di applicazione della suddetta direttiva.

Applicazione del codice del consumo in presenza di un contratto già concluso

Secondo il giudice di primo grado, non poteva applicarsi la summenzionata disciplina del consumatore in quanto, a suo dire, la clausola contrattuale era efficace solo dall'entrata in vigore del d.lgs. 206/05 e, quindi, successivamente alla sottoscrizione del contratto di manutenzione dell'ascensore condominiale, in applicazione del brocardo tempus regit actum.

Tuttavia, secondo il Tribunale (in grado di appello), la sentenza impugnata non era condivisibile. Difatti, in tema di clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore, la previsione dell'art. 33 comma 2 lett. e) del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, (cd. codice del consumo) è applicabile in presenza non solo di un contratto già concluso e impegnativo per entrambi i contraenti, ma anche di un negozio preparatorio vincolante per il consumatore, quale quello discendente da una proposta irrevocabile, tutte le volte che il consumatore stesso abbia aderito ad un testo, contenente la detta clausola vessatoria, predisposto o, comunque, utilizzato dal professionista oblato.

Tale circostanza non era stata presa in esame dal primo giudice; difatti, secondo il giudice di appello, il contratto di manutenzione, per quanto nato nel 2001, si era rinnovato tacitamente nel 2011, alla scadenza decennale: così, a quella data, essendo ampiamente intervenuto il Codice del consumo, le disposizioni in esso contenute trovavano applicazione.

Efficacia retroattiva delle norme applicabili al contratto rinnovato tacitamente. In tal senso, in giurisprudenza, è stato precisato che gli artt. 1469-bis ss. c.c. - privi di efficacia retroattiva in relazione ai contratti stipulati prima della loro entrata in vigore, in virtù del generale principio di irretroattività della legge - sono applicabili al contratto rinnovato tacitamente successivamente all'entrata in vigore della l. 6 febbraio 1996 n. 52, atteso che in tal caso si verifica una nuova regolamentazione tra le parti dei loro rapporti, sia pure configurata "per relationem" sulla base delle precedenti clausole contrattuali, fondata su un reciproco consenso espresso tacitamente, ma in maniera inequivoca.

Quindi, nel caso di specie, alla luce dell'avvenuta rinnovazione (seppur tacita) del contratto di somministrazione, il Tribunale di Salerno ha ritenuto che, nel contratto in questione, trovavano applicazione le norme vigenti all'epoca del rinnovo.

La vessatorietà delle clausole

Nel caso di specie, appariva verificarsi uno squilibrio, da un punto di vista normativo, tra le posizioni dei contraenti a svantaggio del consumatore, non essendo giustificata la richiesta - seppur controfirmata dalla appellante – del pagamento del 60% (oltre, dunque, la metà) del canone in assenza di un giustificato motivo ma, soprattutto, della mancata fornita prestazione, non contestata. Quindi, doveva essere dichiarata (dal primo giudice) la vessatorietà -e dunque la nullità - dell'articolo del contratto di manutenzione in essere tra le parti.

In conclusione . Per le ragioni esposte, il Tribunale ha accolto l'appello e, per l'effetto, ha dichiarato la vessatorietà della clausola del contratto di manutenzione in essere tra le parti e, al contempo, la sua nullità. Di conseguenza, il giudice ha revocato il decreto ingiuntivo opposto.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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