Nei ricorsi congiunti la cumulabilità delle domande di separazione e divorzio è la regola

La Redazione
07 Novembre 2023

L’art. 473-bis.51 c.p.c. non esaurisce la disciplina dei ricorsi congiunti: infatti se si legge attentamente tale disposizione, ci si accorge che essa, a differenza dell’art. 473-bis.49 c.p.c., nel definire l’ambito di applicazione, non si riferisce solo ai procedimenti di separazione personale ma a tutte le domande congiunte. 

L'art. 473-bis.51 c.p.c. non esaurisce la disciplina dei ricorsi congiunti: infatti se si legge attentamente tale disposizione, ci si accorge che essa, a differenza dell'art. 473-bis.49 c.p.c., nel definire l'ambito di applicazione, non si riferisce solo ai procedimenti di separazione personale ma a tutte le domande congiunte relative a tutti i procedimenti di cui all'art. 473-bis.47 c.p.c., norma che, a sua volta, menziona tutte le domande proponibili nell'ambito del procedimento di famiglia, minori e persone. Pertanto tale rinvio consente di ritenere cumulabili nel ricorso congiunto tutte le domande rientranti nel suddetto elenco, purché tra loro compatibili, quali quella di separazione e quella di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

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