Esecuzione forzata e pubblica amministrazione: foro competente
02 Novembre 2023
La norma che prende in esame la fattispecie è, attualmente, l'art. 26-bis c.p.c. il quale recita: «Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Fuori dei casi di cui al primo comma, per l'espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede». Il primo comma disciplina l'ipotesi in cui debitore sia «una delle pubbliche amministrazioni indicate dall'articolo 413, quinto comma». In questo caso, salvo l'applicazione di leggi speciali, la competenza spetta al giudice dell'esecuzione del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per individuare la nozione di Pubblica Amministrazione si deve fare riferimento al secondo comma dell'art. 1 del T.U.P.I. a mente del quale sono considerate Pubbliche Amministrazioni: «tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300». Il secondo comma dell'art. 26-bis c.p.c. si occupa, invece, dei casi diversi di quelli contemplati dal primo comma ove cioè non vi sia una Pubblica Amministrazione, stabilendo che la competenza è del giudice del luogo di residenza, domicilio, dimora o sede del debitore. La normativa in questione ha inteso evitare che vi fosse una concentrazione di procedimenti di espropriazione, specie quelli presso terzi, in numero del tutto preponderante presso i tribunali maggiori e, nella specie, il tribunale di Roma, nel caso di espropriazioni contro la tesoreria dello Stato e delle Pubbliche amministrazioni centrali. Ad una prima lettura la norma sembrerebbe di agile applicazione se non fosse che non tutte le Pubbliche Amministrazioni godono del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. A questo punto si apre un bivio interpretativo. Una prima posizione potrebbe circoscrivere l'operatività del primo comma della norma alle sole Pubbliche Amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato, nella logica della considerazione del cosiddetto foro erariale. Altra posizione, forse più aderente alla ratio ed anche al dato letterale della norma, dovrebbe ritenere la stessa applicabile a tutte le Pubbliche Amministrazioni. E questa seconda posizione sembra esser quella più ragionevole, non volendo creare un onere eccessivo nei confronti di quelle Pubbliche Amministrazioni non patrocinate dall'Avvocatura dello Stato, le quali si troverebbero costrette a ricorrere alla difesa di un professionista del libero foro. In questo senso sembra anche orientarsi la giurisprudenza che, in una recente pronuncia di merito, così ha stabilito: «L'art. 26-bis, comma 1, c.p.c., come novellato per effetto della l. n. 206 del 2021, va interpretato nel senso che il nuovo criterio di competenza territoriale per l'espropriazione forzata di crediti, quando il debitore esecutato sia una p.a., si applica a tutte le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni, e, in generale, anche alle amministrazioni non patrocinate dall'Avvocatura dello Stato: in questo senso depongono sia un dato di natura testuale (l'incipit della norma fa riferimento alle pubbliche amministrazioni indicate nell'art. 413, comma 5, c.p.c., e quindi all'elenco di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001) che un dato di natura sistematica, in quanto argomentando diversamente, nel senso che la norma si applichi solo alle amministrazioni difese dall'Avvocatura dello Stato, resterebbe non disciplinato il criterio di competenza territoriale da applicarsi negli altri casi» (Tribunale Catania, sez. VI, 29 novembre 2022). |