Responsabilità solidale del committente e obbligazione contributiva

Teresa Zappia
15 Novembre 2023

L’INPS non soggiace al termine biennale di decadenza per agire nei confronti del committente-coobbligato in solido con l’appaltatore per il pagamento dei contributi previdenziali dovuti con riferimento ai lavoratori impiegati nell’appalto.

Anche l'INPS è soggetto al termine biennale di decadenza di cui all'art. 29, co. 2, D.lgs. n. 276/2003, qualora intenda agire nei confronti del committente (coobbligato solidale con la società appaltatrice) per il pagamento dei contributi previdenziali riferiti ai lavoratori impegnati nell'appalto?

In linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il termine di due anni previsto dall'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/2003, non può ritenersi applicabile anche all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetti alla sola prescrizione. L'obbligazione contributiva, infatti, non si confonde con l'obbligo retributivo, posto il principio secondo il quale il rapporto di lavoro e quello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangono del tutto diversi.

L'obbligazione contributiva, derivante dalla legge e facente capo all'INPS, è dunque distinta e autonoma rispetto a quella retributiva, ha natura indisponibile e deve essere commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (c.d. "minimale contributivo"). Proprio dalla peculiarità dell'oggetto dell'obbligazione contributiva, che coincide con il concetto di "minimale contributivo" strutturato dalla legge in modo imperativo, discende la considerazione di rilevo sistematico che fa ritenere non coerente con tale assetto l'interpretazione che comporterebbe la possibilità che alla corresponsione di una retribuzione - a seguito dell'azione tempestivamente proposta dal lavoratore - non possa seguire il soddisfacimento anche dell'obbligo contributivo per non avere l'ente previdenziale azionato la propria pretesa nel termine di due anni dalla cessazione dell'appalto. In questo modo, infatti, verrebbe spezzato il nesso stretto tra retribuzione dovuta e adempimento dell'obbligo contributivo, con ciò procurandosi un vulnus alla tutela del lavoratore che, invece, l'art. 29 prefato ha voluto potenziare.

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