Pubblico impiego: il datore non può violare la disciplina fissata in sede di contrattazione collettiva

Teresa Zappia
09 Novembre 2023

Nel pubblico impiego contrattualizzato il datore non può riconoscere un trattamento economico in violazione della disciplina contenuta nel contratto collettivo e deve ripetere le somme corrisposte al lavoratore.

Pubblico impiego contrattualizzato: il riconoscimento e l'erogazione da parte del datore pubblico di un trattamento accessorio in violazione della disciplina dettata dal contratto collettivo dà diritto al lavoratore di ricevere tale emolumento o è soggetto alla ripetizione di quanto ricevuto?

Nell'ambito dell'impiego pubblico contrattualizzato, qualora difettino specifiche disposizioni derogatorie della regola generale, deve essere escluso in radice il potere unilaterale del datore di discostarsi, nella disciplina del singolo rapporto di impiego, dall'assetto definito in sede di contrattazione collettiva. Al superamento dello statuto pubblicistico il legislatore ha fatto seguire il riconoscimento di un ruolo centrale ai contratti collettivi che, a loro volta, sono oggetto di una specifica disciplina finalizzata a garantire l'attuazione dei principi costituzionali di cui all'art. 97 Cost. Si è, quindi, consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'orientamento secondo cui l'adozione da parte della P.A. di un atto negoziale di diritto privato di gestione del rapporto, con il quale venga attribuito al lavoratore un determinato trattamento economico, non può ritenersi ex se sufficiente a costituire una posizione giuridica soggettiva in capo al lavoratore medesimo.

La misura economica, infatti, deve trovare necessario fondamento nella contrattazione collettiva, con la conseguenza che il diritto si stabilizza in capo al dipendente solo qualora l'atto sia conforme alla volontà espressa dalle parti collettive. A ciò consegue anche che il datore di lavoro pubblico è tenuto a ripetere le somme corrisposte sine titulo e che, per la particolare natura del rapporto nell'impiego pubblico fra contratto collettivo e individuale, la restituzione non è subordinata alla previa dimostrazione di un errore riconoscibile non imputabile al datore medesimo.

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