Licenziamento illegittimo: può il lavoratore richiedere il risarcimento del danno alla professionalità derivato dal recesso datoriale o dalla mancata reintegra?

Teresa Zappia
09 Novembre 2023

Il lavoratore può domandare, con conseguente annesso onere probatorio, il danno alla professionalità conseguente al licenziamento illegittimo anche per il periodo che precede la sentenza che ha condannato il datore alla reintegra

Nel regime di tutela reale di cui all'art. 18 Stat. Lav., la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore esclude che lo stesso possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore (professionale) che gli sia derivato dal licenziamento e con riferimento al periodo precedente alla sentenza di condanna alla reintegra?

Nel regime di tutela reale la predeterminazione legale del danno risarcibile in favore del lavoratore non esclude che lo stesso possa chiedere il risarcimento del danno ulteriore, in questo caso professionale, che gli sia derivato dal recesso datoriale.

L'indennità spettante al dipendente illegittimamente licenziato ex art. 18, co. 4. l. n. 300/1970 è, infatti, destinata a risarcire il danno intrinsecamente connesso alla impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa, sicché la previsione e la corresponsione di tale indennità non escludono che il lavoratore possa avere subito danni ulteriori alla propria professionalità a causa del licenziamento o della mancata reintegrazione. I danni ulteriori rispetto a quelli inevitabilmente connessi alla mancata prestazione lavorativa sono, in ogni caso, subordinati alla prova di cui è onerato il lavoratore, senza che rilevi la collocazione temporale dei medesimi danni rispetto alla pronuncia della sentenza di reintegra.

Proprio con riferimento a tale ultimo punto, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, si precisa che la risarcibilità include anche il periodo precedente alla sentenza e non soltanto quello compreso tra la pronuncia di questa e l'effettiva reintegrazione.

Il problema è dunque di prova e non ontologico, posto che il risarcimento stabilito dall'art. 18 prefato non ha attinenza con gli altri danni, diversi dalla perdita della retribuzione globale di fatto, che il lavoratore deduce di aver subito, nel medesimo periodo di forzata inattività, sia patrimoniali che non patrimoniali, né, per quanto qui rileva, con il danno alla professionalità.

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