La ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare
08 Novembre 2023
La disciplina dell'art. 492-bis c.p.c., nel suo tenore attuale, regolamenta in modo innovativo e semplificato la ricerca con modalità telematiche dei beni del debitore da pignorare. La ricerca, prima della attuale formulazione, doveva essere preventivamente autorizzata da parte del Presidente del Tribunale, a seguito di un vaglio in ordine ai presupposti formali della richiesta, vaglio che si traduceva, nella pratica, ad una valutazione, appunto, solo formale senza che il Presidente entrasse nel merito della istanza. Proprio per la natura di tale autorizzazione, la norma è stata modificata nel senso che, attualmente, non è più necessaria tale autorizzazione quando il creditore si rivolge all'ufficiale giudiziario richiedendo allo stesso la ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche dopo la notifica del titolo esecutivo e del precetto. L'autorizzazione sarà necessaria solo: «prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482, se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, su istanza del creditore, autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare» (terzo comma dell'art. 492-bis c.p.c.). Ove poi le strutture tecnologiche necessarie non siano abilitate presso un determinato ufficio UNEP, l'ufficiale giudiziario attesta che l'accesso diretto alle suddette banche dati non è attuabile. In questo caso il creditore, munito di questa attestazione, potrà direttamente ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute (art. 155-quinquies, comma 2, disp. att. c.p.c.) |