La Consulta si pronuncia ancora una volta sull'art. 4 d.l. n. 44/2021, ritenendo non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., dell'obbligo vaccinale per gli iscritti all'albo delle professioni sanitarie, a prescindere dalla verifica della tipologia di attività concretamente svolta.
Massima
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. della disposizione normativa di cui all'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2), così come convertito e sostituito, nella parte in cui impone l'obbligo vaccinale – pena la sospensione dall'albo – indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell'albo dei Chimici e dei Fisici, o comunque lo impone senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione.
Il caso - Sospensione dall'esercizio della professione di chimico per mancata vaccinazione anti-Covid
Il Tribunale ordinario di Genova ha sollevato, in riferimento agli artt. 2,3,4 e 32 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 1 aprile 2021, n. 44, relativo all'introduzione di misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e, in particolare, delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 maggio 2021, n. 76, e successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 gennaio 2022, n. 3.
Il giudice rimettente è stato adito, con ricorso ex art. 700 c.p.c., dal direttore di un laboratorio di analisi anti-inquinamento, sospeso dall'esercizio della professione di chimico per non aver adempiuto all'obbligo vaccinale previsto dalla disposizione normativa sopra menzionata.
Nell'ordinanza di rimessione, il giudice a quo sottolinea la rilevanza delle questioni – essenziali per la decisione della controversia sottoposta al suo esame – e la loro non manifesta infondatezza. Inoltre, chiarisce di non aver alcuna intenzione di entrare nel merito della sicurezza dei vaccini anti-Covid o della loro efficacia ed utilità dal punto di vista epidemiologico.
Le questioni - I dubbi del giudice rimettente sulla legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 44/2021
La vicenda, pur inserendosi nell'ampio e variegato contenzioso relativo ai vaccini anti-Covid, focalizza l'attenzione su un aspetto “nuovo”, in quanto il dubbio del giudice rimettente riguarda la legittimità costituzionale della citata disposizione normativa “nella parte in cui impone l'obbligo vaccinale – pena la sospensione dall'albo – indistintamente a tutti gli esercenti le professioni sanitarie diversi dagli operatori sanitari, ed in particolare agli iscritti nell'albo dei Chimici e dei Fisici, […] senza alcuna verifica rispetto alle concrete tipologie di svolgimento della professione”.
Oggetto di censura è, pertanto, la portata dell'obbligo vaccinale, ossia la scelta del legislatore di imporre la vaccinazione anche agli iscritti nell'albo dei chimici e dei fisici, che rientrano nel novero delle “professioni sanitarie” (a seguito della l. 11 gennaio 2018, n. 3) soltanto nominalmente, ma non esercitano alcun rapporto di cura nei confronti dei pazienti.
Il giudice a quo lamenta, in primis, la violazione dell'art. 3 Cost. per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto, rispetto alla finalità della disciplina – che consiste nella tutela della salute pubblica e nel mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza – si imporrebbe un obbligo vaccinale indiscriminato, basato sulla mera nomenclatura “professioni sanitarie”, senza valutare concretamente lo svolgimento di relazioni di cura con i pazienti. In tal modo si verificherebbe una disparità di trattamento rispetto sia ad altri professionisti che sono esenti dall'obbligo (ad es., avvocati, notai, operatori commerciali), sia a soggetti – ad es. gli ultracinquantenni non iscritti all'albo dei Chimici e dei Fisici – che vedono sanzionare il medesimo comportamento con la sola comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di minima entità.
La violazione dell'art. 32 Cost. si ravvisa nella circostanza che “a tali esercenti delle professioni sanitarie che non sono operatori sanitari né operano nei luoghi di cura viene imposto un trattamento sanitario contro la loro volontà”.
Infine, l'ordinanza di rimessione fa riferimento alla violazione degli artt. 2 e 4 Cost., perché vi sarebbe una compressione del diritto al lavoro e dello sviluppo della propria personalità, “non solo per l'aspetto di diritto personale a poter contribuire con la propria attività professionale allo sviluppo della società, ma anche per gli aspetti più concreti ed economici, essendo queste persone, nel caso che per qualsiasi ragione non intendano vaccinarsi, private della possibilità di trarre reddito e mantenere sé stessi e la propria famiglia con la propria attività professionale”.
Le soluzioni giuridiche - Le motivazioni della Corte costituzionale sull'inammissibilità e non fondatezza delle questioni sollevate
La Corte costituzionale, innanzitutto, dichiara l'inammissibilità delle questioni sollevate con riferimento agli artt. 2 e 4 Cost. per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza. Secondo la Consulta, il giudice rimettente non avrebbe svolto alcuna adeguata motivazione a supporto delle censure, ma si sarebbe limitato ad un breve passaggio dal carattere tautologico.
Le altre questioni di legittimità – sollevate in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. – risultano, invece, non fondate.
Ripercorrendo le proprie pronunce in materia di vaccinazioni anti-Covid (Corte cost. n. 14 e 15 del 2023), la Consulta ricorda che “l'obbligo di vaccinazione e la correlata sospensione per inadempimento allo stesso devono ritenersi misure non irragionevoli e non sproporzionate” alla luce del bilanciamento operato dal legislatore tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute. D'altronde, non può non tenersi conto della gravissima situazione sanitaria e delle conoscenze medico-scientifiche all'epoca disponibili, nonché della proporzionalità e temporaneità della misura imposta (sospensione dall'albo e, quindi, dal conseguente esercizio dell'attività sanitaria).
La Corte dedica, poi, alcune interessanti considerazioni alla censura specifica sollevata dal giudice a quo, ossia l'imposizione dell'obbligo vaccinale a tutte le professioni considerate sanitarie, senza verificare l'effettivo svolgimento dell'attività di cura. Innanzitutto, l'introduzione di un obbligo vaccinale per categorie legislativamente predeterminate, gradualmente individuate dal legislatore a seconda dell'andamento epidemiologico, non può ritenersi irragionevole e lesiva degli evocati parametri costituzionali. È vero che non si tratta dell'unica soluzione possibile, ma la scelta della modalità di contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute è rimessa alla responsabilità e, quindi, alla discrezionalità del legislatore.
Compito della Consulta è valutare se la scelta del legislatore sia rispettosa dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità, in particolare quando vengano in rilievo diritti fondamentali che richiedano di essere ponderati e bilanciati tra loro.
Osservazioni - La verifica della ragionevolezza e proporzionalità dell'obbligo vaccinale per gli iscritti all'albo delle professioni sanitarie
Il “cuore” della pronuncia riguarda proprio la verifica della sussistenza dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità nell'ambito dell'obbligo vaccinale a tutti gli iscritti all'albo delle professioni sanitarie.
Secondo la Consulta, la scelta del legislatore risulta ragionevole perché basata sull'esigenza di garantire linearità e automaticità all'individuazione dei destinatari, in modo da consentire un'agevole e rapida attuazione dell'obbligo ed evitare dubbi e contrasti in sede applicativa. Inoltre, l'individuazione dei destinatari dell'obbligo vaccinale direttamente per legge risulta coerente con l'esigenza – che deriva proprio dall'art. 32 Cost. – di determinare con certezza i soggetti la cui libertà di autodeterminazione venga compressa nell'interesse della comunità.
Da un punto di vista pratico, qualsiasi sistema improntato all'identificazione di carattere individuale, in base alla rispondenza di determinati requisiti e, in particolare, al concreto svolgimento di un'attività di cura da parte dei professionisti sanitari avrebbe comunque comportato un aggravio insostenibile in termini di tempi, costi e utilizzo di personale pubblico. Per di più, si sarebbe trattato di un accertamento caso per caso che avrebbe potuto dare adito a ben maggiori incertezze applicative.
Per quanto riguarda il profilo della proporzionalità della misura, la Corte costituzionale si riporta alle argomentazioni già espresse nella sent. n. 15/2023, sottolineando, in particolar modo, la transitorietà dell'obbligo vaccinale, strettamente correlato all'evoluzione della situazione pandemica.
Con tale sentenza la Consulta ha sciolto, in maniera ampia e approfondita, un altro nodo nella complessa vicenda dell'obbligo vaccinale e delle sue conseguenze.
Minimi riferimenti bibliografici
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E. Gragnoli, L'epidemia, la vaccinazione, il rifiuto e l'ultimo provvedimento normativo, in Lav. dir. eur., 2021, n. 2.
G. Guarini, Rifiuto del vaccino anti Covid 19 e conseguenze giuridiche per il personale sanitario nelle recenti sentenze di Verona e Modena, in IUS Lavoro/IlGiuslavorista (ius.giuffrefl.it), 4 agosto 2021.
P. Pascucci, SARS-CoV-2 e obbligo dei lavoratori di vaccinarsi, in Lav. dir. eur., 2021, n. 3.
P. Patrizio, Obbligo vaccinale sui luoghi di lavoro, tra impossibilità di imposizione del trattamento sanitario e necessità di contrastare la diffusione del virus, in IUS Lavoro/IlGiuslavorista (ius.giuffrefl.it), 6 ottobre 2021.
C. Pisani, Il vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per legge è requisito essenziale per la prestazione, in Lav. dir. eur., 2021, n. 2.
M. Russo, Per “riveder le stelle” serve la ricerca giuslavoristica? Riflessioni sul lavoro tra vaccini anti-Covid e green pass, in Lav. dir. eur., 2021, n. 4.
M. Russo,Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE sull'obbligo vaccinale anti-Covid per il personale sanitario, in IUS Lavoro/IlGiuslavorista (ius.giuffrefl.it), 26 luglio 2022.
M. Russo, L'obbligo vaccinale anti-Covid nelle strutture sanitarie si estende al personale amministrativo, in IUS Lavoro/IlGiuslavorista (ius.giuffrefl.it), 12 gennaio 2023.
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Sommario
Il caso - Sospensione dall'esercizio della professione di chimico per mancata vaccinazione anti-Covid
Le questioni - I dubbi del giudice rimettente sulla legittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. n. 44/2021
Le soluzioni giuridiche - Le motivazioni della Corte costituzionale sull'inammissibilità e non fondatezza delle questioni sollevate
Osservazioni - La verifica della ragionevolezza e proporzionalità dell'obbligo vaccinale per gli iscritti all'albo delle professioni sanitarie